Poiché il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, in caso di difetto del requisito di forma richiesto, non può supplire il documento da cui non risulti una data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testimoni (nel caso di specie, si trattava di una dirigente che riteneva il licenziamento intimatole avvenuto in forma orale, mancando, quindi, della prescritta forma scritta per la sua validità). Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione, il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Non è consentita, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale di un contratto di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso previsto dall’art. 2724, n. 3, c.c., in cui il documento sia andato perduto senza colpa.
Il requisito della forma scritta – nel licenziamento – non può essere provato mediante una prova testimoniale / Calderara, Dario. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 29:1/2023(2023), pp. 221-230.
Il requisito della forma scritta – nel licenziamento – non può essere provato mediante una prova testimoniale
calderara
2023
Abstract
Poiché il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, in caso di difetto del requisito di forma richiesto, non può supplire il documento da cui non risulti una data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testimoni (nel caso di specie, si trattava di una dirigente che riteneva il licenziamento intimatole avvenuto in forma orale, mancando, quindi, della prescritta forma scritta per la sua validità). Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione, il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Non è consentita, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale di un contratto di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso previsto dall’art. 2724, n. 3, c.c., in cui il documento sia andato perduto senza colpa.File | Dimensione | Formato | |
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