Poiché il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, in caso di difetto del requisito di forma richiesto, non può supplire il documento da cui non risulti una data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testimoni (nel caso di specie, si trattava di una dirigente che riteneva il licenziamento intimatole avvenuto in forma orale, mancando, quindi, della prescritta forma scritta per la sua validità). Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione, il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Non è consentita, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale di un contratto di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso previsto dall’art. 2724, n. 3, c.c., in cui il documento sia andato perduto senza colpa.

Il requisito della forma scritta – nel licenziamento – non può essere provato mediante una prova testimoniale / Calderara, Dario. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 29:1/2023(2023), pp. 221-230.

Il requisito della forma scritta – nel licenziamento – non può essere provato mediante una prova testimoniale

calderara
2023

Abstract

Poiché il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, in caso di difetto del requisito di forma richiesto, non può supplire il documento da cui non risulti una data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testimoni (nel caso di specie, si trattava di una dirigente che riteneva il licenziamento intimatole avvenuto in forma orale, mancando, quindi, della prescritta forma scritta per la sua validità). Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione, il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Non è consentita, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale di un contratto di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso previsto dall’art. 2724, n. 3, c.c., in cui il documento sia andato perduto senza colpa.
2023
estinzione del rapporto (recesso e risoluzione); licenziamento orale; forma scritta ad substantiam; prova testimoniale; art. 2, L. n. 604/1966; presunzione juris tantum di conoscenza; licenziamento inefficace
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Il requisito della forma scritta – nel licenziamento – non può essere provato mediante una prova testimoniale / Calderara, Dario. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 29:1/2023(2023), pp. 221-230.
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