Con la sente. del 31 maggio 2022, n. 131, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedono l’attribuzione automatica al figlio del cognome paterno, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi di entrambi i genitori (nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto), poiché in contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione. La sentenza segna un punto di svolta nell’ordinamento italiano, ma lascia aperte alcune questioni, in relazione alle quali la Corte ha indirizzato un duplice monito al legislatore: per un verso, auspicando l’adozione di una regola volta a far sì che l’attribuzione del c.d. ‘doppio cognome’ non comporti la inutile moltiplicazione dei cognomi attribuiti al figlio; per altro verso, segnalando l’opportunità di adottare una norma che impedisca ai figli della coppia di vedersi attribuito un cognome diverso tra loro. Rimane, peraltro, da chiedersi se la possibilità lasciata ai genitori di optare per la trasmissione di uno solo dei loro cognomi, comportando l’eventualità di una reiterazione del precedente meccanismo considerato «in sé discriminatorio», non rischi di riprodurre quell’ingiustificato sacrificio della tutela della identità del figlio che la Consulta ha inteso censurare.
L’ultima (?) parola della consulta sull’automatica attribuzione del cognome paterno / Alfonsi, R.. - In: NUOVO DIRITTO CIVILE. - ISSN 2531-8950. - 4(2023), pp. 108-120.
L’ultima (?) parola della consulta sull’automatica attribuzione del cognome paterno
Alfonsi, R.
Primo
2023
Abstract
Con la sente. del 31 maggio 2022, n. 131, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedono l’attribuzione automatica al figlio del cognome paterno, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi di entrambi i genitori (nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto), poiché in contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione. La sentenza segna un punto di svolta nell’ordinamento italiano, ma lascia aperte alcune questioni, in relazione alle quali la Corte ha indirizzato un duplice monito al legislatore: per un verso, auspicando l’adozione di una regola volta a far sì che l’attribuzione del c.d. ‘doppio cognome’ non comporti la inutile moltiplicazione dei cognomi attribuiti al figlio; per altro verso, segnalando l’opportunità di adottare una norma che impedisca ai figli della coppia di vedersi attribuito un cognome diverso tra loro. Rimane, peraltro, da chiedersi se la possibilità lasciata ai genitori di optare per la trasmissione di uno solo dei loro cognomi, comportando l’eventualità di una reiterazione del precedente meccanismo considerato «in sé discriminatorio», non rischi di riprodurre quell’ingiustificato sacrificio della tutela della identità del figlio che la Consulta ha inteso censurare.File | Dimensione | Formato | |
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