La sentenza si segnala per due temi. Il primo tema attiene all’ambito di applicazione della disciplina dell’offerta fuori sede. La Corte chiarisce che solo la stipulazione del contratto d’investimento presso la sede e le dipendenze dell’intermediario esclude l’applicazione della disciplina sull’offerta fuori sede. Nell’ipotesi in cui il contratto sia concluso presso un ufficio del promotore spetta al giudice di merito accertare caso per caso che il luogo di sottoscrizione presenti le caratteristiche della “dipendenza” dell’intermediario ai sensi del Regolamento Intermediari. Il secondo tema attiene alla legittimazione passiva in relazione alle domande di nullità e restitutorie avanzate dall’investitore per mancanza dell’informativa sulla facoltà di recesso nel contratto di sottoscrizione degli strumenti finanziari concluso fuori sede. La Corte chiarisce che quando il collocatore ha svolto unicamente attività di promozione dello strumento finanziario, senza acquistarne la proprietà prima di collocarlo presso il pubblico, la legittimazione passiva spetta unicamente alla società emittente, unica controparte contrattuale dell’investitore.
Locali dei promotori, nullità del contratto e legittimazione processuale nella disciplina dell’offerta fuori sede / Barbaresi, Valeria. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - (2023), pp. 329-342.
Locali dei promotori, nullità del contratto e legittimazione processuale nella disciplina dell’offerta fuori sede
Valeria Barbaresi
2023
Abstract
La sentenza si segnala per due temi. Il primo tema attiene all’ambito di applicazione della disciplina dell’offerta fuori sede. La Corte chiarisce che solo la stipulazione del contratto d’investimento presso la sede e le dipendenze dell’intermediario esclude l’applicazione della disciplina sull’offerta fuori sede. Nell’ipotesi in cui il contratto sia concluso presso un ufficio del promotore spetta al giudice di merito accertare caso per caso che il luogo di sottoscrizione presenti le caratteristiche della “dipendenza” dell’intermediario ai sensi del Regolamento Intermediari. Il secondo tema attiene alla legittimazione passiva in relazione alle domande di nullità e restitutorie avanzate dall’investitore per mancanza dell’informativa sulla facoltà di recesso nel contratto di sottoscrizione degli strumenti finanziari concluso fuori sede. La Corte chiarisce che quando il collocatore ha svolto unicamente attività di promozione dello strumento finanziario, senza acquistarne la proprietà prima di collocarlo presso il pubblico, la legittimazione passiva spetta unicamente alla società emittente, unica controparte contrattuale dell’investitore.File | Dimensione | Formato | |
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