Il Consiglio di Stato, nella sentenza 19 settembre 2022, n. 8072, si è pronunciato in materia di “finanza di progetto” (c.d. project financing) qualificando la natura della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse e, conseguentemente, delimitando l’ambito applicativo del potere tutorio di “revoca” del medesimo atto. Secondo il Giudice Amministrativo, l’Amministrazione può disporre la revoca della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse, del progetto presentato dal proponente, senza dover applicare particolari garanzie procedimentali. La dichiarazione di pubblico interesse, infatti, costituirebbe un “atto a carattere pre-procedimentale”; pertanto, affermato tale regime giuridico, esso sarebbe inidoneo a determinare, nei confronti del soggetto privato, né vantaggi né lesioni. La posizione del privato verrebbe assimilata a quella di una “mera aspettativa di fatto”.
Nota a Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8072. Finanza di progetto (project financing). La dichiarazione di pubblico interesse non limita i poteri di revoca dell’Amministrazione / Briganti, Gianluca. - In: IL DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2039-6937. - 3/2023(2023).
Nota a Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8072. Finanza di progetto (project financing). La dichiarazione di pubblico interesse non limita i poteri di revoca dell’Amministrazione
Gianluca Briganti
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2023
Abstract
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 19 settembre 2022, n. 8072, si è pronunciato in materia di “finanza di progetto” (c.d. project financing) qualificando la natura della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse e, conseguentemente, delimitando l’ambito applicativo del potere tutorio di “revoca” del medesimo atto. Secondo il Giudice Amministrativo, l’Amministrazione può disporre la revoca della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse, del progetto presentato dal proponente, senza dover applicare particolari garanzie procedimentali. La dichiarazione di pubblico interesse, infatti, costituirebbe un “atto a carattere pre-procedimentale”; pertanto, affermato tale regime giuridico, esso sarebbe inidoneo a determinare, nei confronti del soggetto privato, né vantaggi né lesioni. La posizione del privato verrebbe assimilata a quella di una “mera aspettativa di fatto”.File | Dimensione | Formato | |
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