Con la sentenza n. 56/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 1, lett. e), del d.l. n. 135/2018, come convertito in legge, il quale prevede, per chi svolga il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea attraverso il servizio di noleggio con conducente (NCC), l’obbligo di rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione. Per il giudice delle leggi detto obbligo comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto a compiere un viaggio “di ritorno alla rimessa a vuoto”.
Illegittimo perché sproporzionato l'obbligo per gli ncc di rientrare ogni volta in rimessa. Corte cost. sent. n. 26 febbraio 2020, n. 56 / Covino, Fabrizia. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - 1(2020), pp. 75-77.
Illegittimo perché sproporzionato l'obbligo per gli ncc di rientrare ogni volta in rimessa. Corte cost. sent. n. 26 febbraio 2020, n. 56
FABRIZIA COVINO
2020
Abstract
Con la sentenza n. 56/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 1, lett. e), del d.l. n. 135/2018, come convertito in legge, il quale prevede, per chi svolga il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea attraverso il servizio di noleggio con conducente (NCC), l’obbligo di rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione. Per il giudice delle leggi detto obbligo comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto a compiere un viaggio “di ritorno alla rimessa a vuoto”.File | Dimensione | Formato | |
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