Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, co. 2, del T.U. degli intermediari finanziari che attribuiva alla CONSOB la facoltà di sospendere in via cautelare, per il periodo massimo di un anno, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, che fosse sottoposto ad una misura cautelare personale (del libro IV, titolo I capo II, cod. proc. pen) o assumesse la qualità di imputato per dati reati (ai sensi dell’art. 60 del medesimo codice).
Il T.U. degli intermediari finanziari attribuisce alla Consob una vigilanza attiva e non sanzionatoria. Corte cost., sent. 20 novembre – 21 dicembre 2018, n. 240 / Covino, Fabrizia. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - (2019), pp. 34-35.
Il T.U. degli intermediari finanziari attribuisce alla Consob una vigilanza attiva e non sanzionatoria. Corte cost., sent. 20 novembre – 21 dicembre 2018, n. 240
Fabrizia Covino
2019
Abstract
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, co. 2, del T.U. degli intermediari finanziari che attribuiva alla CONSOB la facoltà di sospendere in via cautelare, per il periodo massimo di un anno, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, che fosse sottoposto ad una misura cautelare personale (del libro IV, titolo I capo II, cod. proc. pen) o assumesse la qualità di imputato per dati reati (ai sensi dell’art. 60 del medesimo codice).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.