La nota esamina la sentenza Di Martino e Molinari c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo. I fatti oggetto di esame traggono origine dalla mancata audizione dei testimoni in sede di appello a fronte della reformatio in pejus di una sentenza di assoluzione resa a seguito di un procedimento penale svoltosi nelle forme del rito abbreviato. Nell’esaminare il caso, i giudici di Strasburgo richiamano l’orientamento espresso in precedenti pronunce, in base al quale l’affermazione della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato presuppone, in linea di principio, l’audizione di tutti i testimoni e la valutazione della loro credibilità. Tuttavia, qualora ciò non dovesse verificarsi, il processo non potrà essere considerato automaticamente iniquo. Invero le modalità di applicazione dell’art. 6 CEDU al giudizio di appello dipendono dalle caratteristiche della singola procedura, che deve essere presa in considerazione così come svoltasi nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno. La Corte, operando un bilanciamento tra le minori garanzie risultanti dalla scelta del giudizio abbreviato, gli indiscutibili vantaggi che ne derivano per l’imputato e il ruolo rivestito dalle singole testimonianze in ordine alla condanna dei ricorrenti, non ravvisa alcuna violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU.
Attenuazione delle garanzie processuali nel rito penale abbreviato e rispetto dell’art. 6 CEDU. Brevi osservazioni sul caso Di Martino e Molinari c. Italia / Belcastro, Chiara. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sull'Italia e la Cedu n. 2/2021(2021), pp. 471-477.
Attenuazione delle garanzie processuali nel rito penale abbreviato e rispetto dell’art. 6 CEDU. Brevi osservazioni sul caso Di Martino e Molinari c. Italia
Chiara Belcastro
2021
Abstract
La nota esamina la sentenza Di Martino e Molinari c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo. I fatti oggetto di esame traggono origine dalla mancata audizione dei testimoni in sede di appello a fronte della reformatio in pejus di una sentenza di assoluzione resa a seguito di un procedimento penale svoltosi nelle forme del rito abbreviato. Nell’esaminare il caso, i giudici di Strasburgo richiamano l’orientamento espresso in precedenti pronunce, in base al quale l’affermazione della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato presuppone, in linea di principio, l’audizione di tutti i testimoni e la valutazione della loro credibilità. Tuttavia, qualora ciò non dovesse verificarsi, il processo non potrà essere considerato automaticamente iniquo. Invero le modalità di applicazione dell’art. 6 CEDU al giudizio di appello dipendono dalle caratteristiche della singola procedura, che deve essere presa in considerazione così come svoltasi nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno. La Corte, operando un bilanciamento tra le minori garanzie risultanti dalla scelta del giudizio abbreviato, gli indiscutibili vantaggi che ne derivano per l’imputato e il ruolo rivestito dalle singole testimonianze in ordine alla condanna dei ricorrenti, non ravvisa alcuna violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU.File | Dimensione | Formato | |
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