Con la sentenza del 6 luglio 2022 pronunciata nella causa T-280/18 il Tribunale dell’Unione Europea, Decima Sezione ampliata, ha respinto il ricorso azionato da ABLV Bank AS, con sede in Riga (Lettonia), contro il Comitato di Risoluzione Unico (CRU), sostenuto dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con tale ricorso l’ABLV Bank AS, basandosi sull’art. 263 TFUE, ha chiesto l’annullamento delle decisioni del Comitato di Risoluzione Unico del 23 febbraio 20182 di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti degli enti creditizi ABLV Bank AS e ABLV Bank Luxembourg SA, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010.
Valutazione del dissesto o rischio di dissesto bancario e impugnabilità delle decisioni del single resolution board (assessment of bank failure or risk of bank failure and judicial appeal against the decisions of the single resolution board), nota a sentenza del Tribunale dell’Unione Europea 6 luglio 2022 / LO CONTE, Roberta. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA. - ISSN 2036-4873. - 3/2022(2022), pp. 100-147.
Valutazione del dissesto o rischio di dissesto bancario e impugnabilità delle decisioni del single resolution board (assessment of bank failure or risk of bank failure and judicial appeal against the decisions of the single resolution board), nota a sentenza del Tribunale dell’Unione Europea 6 luglio 2022
Roberta Lo Conte
2022
Abstract
Con la sentenza del 6 luglio 2022 pronunciata nella causa T-280/18 il Tribunale dell’Unione Europea, Decima Sezione ampliata, ha respinto il ricorso azionato da ABLV Bank AS, con sede in Riga (Lettonia), contro il Comitato di Risoluzione Unico (CRU), sostenuto dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con tale ricorso l’ABLV Bank AS, basandosi sull’art. 263 TFUE, ha chiesto l’annullamento delle decisioni del Comitato di Risoluzione Unico del 23 febbraio 20182 di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti degli enti creditizi ABLV Bank AS e ABLV Bank Luxembourg SA, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010.File | Dimensione | Formato | |
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