Il commento ha ad oggetto la sentenza n. 957 del 2 febbraio 2021 della terza sezione del Consiglio di Stato nella quale viene statutito che la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l’informativa antimafia interdittiva è del Giudice amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento prefettizio determinerebbe uno stato d’incapacità dell’impresa non limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione ma piuttosto generale. Tale provvedimento determina, infatti, penetranti limitazioni all’esercizio dell’attività d’impresa che costituiscono un effetto degradatorio dell’esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, con la conseguenza che i diritti individuali che si assumono lesi degradino, appunto, ad interessi legittimi. Nella sentenza oggetto di commento viene, inoltre, specificato che lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti prefettizi va condotto secondo criteri valutativi autonomi rispetto a quelli penalistici e, dunque, ancorché alcune condotte siano state ritenute dal giudice della prevenzione penalmente irrilevanti non è escluso che possano essere ritenute sintomatiche in relazione al pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche dell’impresa. Il commento è diviso in quattro parti: 1. Prologo. – 2. I fatti di causa. – 3. L’iter logico argomentativo osservato dal Consiglio di Stato. – 4. Osservazioni

Giurisdizione del GA in materia di interdittiva antimafia e autonomia dei criteri valutativi del potere prefettizio rispetto a quelli penalistici. (Commento a Consiglio di Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 957) / Cundari, Manuela. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - 4/2021(2021).

Giurisdizione del GA in materia di interdittiva antimafia e autonomia dei criteri valutativi del potere prefettizio rispetto a quelli penalistici. (Commento a Consiglio di Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 957)

cundari, manuela
2021

Abstract

Il commento ha ad oggetto la sentenza n. 957 del 2 febbraio 2021 della terza sezione del Consiglio di Stato nella quale viene statutito che la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l’informativa antimafia interdittiva è del Giudice amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento prefettizio determinerebbe uno stato d’incapacità dell’impresa non limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione ma piuttosto generale. Tale provvedimento determina, infatti, penetranti limitazioni all’esercizio dell’attività d’impresa che costituiscono un effetto degradatorio dell’esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, con la conseguenza che i diritti individuali che si assumono lesi degradino, appunto, ad interessi legittimi. Nella sentenza oggetto di commento viene, inoltre, specificato che lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti prefettizi va condotto secondo criteri valutativi autonomi rispetto a quelli penalistici e, dunque, ancorché alcune condotte siano state ritenute dal giudice della prevenzione penalmente irrilevanti non è escluso che possano essere ritenute sintomatiche in relazione al pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche dell’impresa. Il commento è diviso in quattro parti: 1. Prologo. – 2. I fatti di causa. – 3. L’iter logico argomentativo osservato dal Consiglio di Stato. – 4. Osservazioni
2021
appalti; processo; interdittiva antimafia; giurisdizione amministrativa
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Giurisdizione del GA in materia di interdittiva antimafia e autonomia dei criteri valutativi del potere prefettizio rispetto a quelli penalistici. (Commento a Consiglio di Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 957) / Cundari, Manuela. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - 4/2021(2021).
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