In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità “naturale” di proporre la domanda. In considerazione di ciò, il mero deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è espressivo della volontà, in chi agisce, di dare impulso al processo anche per interrompere quella condizione di inerzia che, protraendosi per il tempo di volta in volta stabilito dalla legge, dà luogo al fenomeno della prescrizione del diritto. Il solo deposito del ricorso rende palese l’intento della parte di avvalersi del diritto di cui all’art. 2901 c.c.

La scelta del rito quale elemento incidente sul momento di perfezionamento dell'effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato in giudizio / Malatesta, FLORIN COSTINEL. - In: JUDICIUM. - ISSN 2532-3083. - 2/2022(2022), pp. 211-234.

La scelta del rito quale elemento incidente sul momento di perfezionamento dell'effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato in giudizio

Florin Costinel Malatesta
2022

Abstract

In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità “naturale” di proporre la domanda. In considerazione di ciò, il mero deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è espressivo della volontà, in chi agisce, di dare impulso al processo anche per interrompere quella condizione di inerzia che, protraendosi per il tempo di volta in volta stabilito dalla legge, dà luogo al fenomeno della prescrizione del diritto. Il solo deposito del ricorso rende palese l’intento della parte di avvalersi del diritto di cui all’art. 2901 c.c.
2022
processo civile; prescrizione; interruzione; perfezionamento; attore; deposito; ricorso
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
La scelta del rito quale elemento incidente sul momento di perfezionamento dell'effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato in giudizio / Malatesta, FLORIN COSTINEL. - In: JUDICIUM. - ISSN 2532-3083. - 2/2022(2022), pp. 211-234.
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