Il presente contributo esamina la sentenza del 22 febbraio 2022 (C-430/21), in cui la Corte di giustizia, chiamata a esprimersi in via pregiudiziale dalla Corte di appello di Craiova (Romania), ha affermato che il principio di indipendenza dei giudici osta a una normativa o prassi nazionale che impedisca al giudice di valutare la conformità, rispetto al diritto dell’Unione, di una normativa interna dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale di uno Stato membro. La vicenda in esame suscita interesse in quanto chiama in causa alcuni principi che formano il nucleo essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Al centro della domanda pregiudiziale sollevata dal giudice rumeno, infatti, vi è un quesito di notevole rilevanza, cioè se la Corte costituzionale di uno Stato membro, nel momento in cui sancisce la legittimità costituzionale di una norma interna, possa obbligare il giudice ordinario ad allinearsi alla propria posizione, prospettando, in caso contrario, l’attivazione di un procedimento disciplinare ai danni del giudice. Appare evidente come tale dialettica rischi di compromettere non solo il principio del primato del diritto dell’Unione, bensì anche l’efficace attivazione del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dato che, quando ricorra la circostanza appena richiamata, al giudice sarebbe preclusa la possibilità di valutare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione europea.

La crisi dello stato di diritto si estende in Romania. La Corte di giustizia ribadisce il principio dell’indipendenza dei giudici come corollario essenziale della nozione dello stato di diritto ex art. 2 TUE / DI ANSELMO, Lorenzo. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell’Unione europea 2/2022(2022), pp. 533-541.

La crisi dello stato di diritto si estende in Romania. La Corte di giustizia ribadisce il principio dell’indipendenza dei giudici come corollario essenziale della nozione dello stato di diritto ex art. 2 TUE

Lorenzo Di Anselmo
2022

Abstract

Il presente contributo esamina la sentenza del 22 febbraio 2022 (C-430/21), in cui la Corte di giustizia, chiamata a esprimersi in via pregiudiziale dalla Corte di appello di Craiova (Romania), ha affermato che il principio di indipendenza dei giudici osta a una normativa o prassi nazionale che impedisca al giudice di valutare la conformità, rispetto al diritto dell’Unione, di una normativa interna dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale di uno Stato membro. La vicenda in esame suscita interesse in quanto chiama in causa alcuni principi che formano il nucleo essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Al centro della domanda pregiudiziale sollevata dal giudice rumeno, infatti, vi è un quesito di notevole rilevanza, cioè se la Corte costituzionale di uno Stato membro, nel momento in cui sancisce la legittimità costituzionale di una norma interna, possa obbligare il giudice ordinario ad allinearsi alla propria posizione, prospettando, in caso contrario, l’attivazione di un procedimento disciplinare ai danni del giudice. Appare evidente come tale dialettica rischi di compromettere non solo il principio del primato del diritto dell’Unione, bensì anche l’efficace attivazione del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dato che, quando ricorra la circostanza appena richiamata, al giudice sarebbe preclusa la possibilità di valutare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione europea.
2022
stato di diritto; rule of law; indipendenza dei giudici; art. 19 TUE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali; valori fondanti dell'Unione europea
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
La crisi dello stato di diritto si estende in Romania. La Corte di giustizia ribadisce il principio dell’indipendenza dei giudici come corollario essenziale della nozione dello stato di diritto ex art. 2 TUE / DI ANSELMO, Lorenzo. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell’Unione europea 2/2022(2022), pp. 533-541.
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