L’originaria versione ripristinata (dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014) dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. è più favorevole almeno per le droghe leggere (reclusione da 6 mesi a 4 anni, invece della reclusione da 1 a 6 anni), essendola condanna pronunciata sulla base di una norma penale dichiarata illegittima costituzionalmente, il giudice dell’esecuzione è quindi tenuto a rivedere il giudicato applicando la disciplina in mitius.
La rideterminazione della pena in sede esecutiva dopo le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, L. Stup. dal D.L. n. 146/2013 / Gambardella, Marco. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 11(2021), pp. 3556-3561.
La rideterminazione della pena in sede esecutiva dopo le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, L. Stup. dal D.L. n. 146/2013
Marco Gambardella
2021
Abstract
L’originaria versione ripristinata (dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014) dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. è più favorevole almeno per le droghe leggere (reclusione da 6 mesi a 4 anni, invece della reclusione da 1 a 6 anni), essendola condanna pronunciata sulla base di una norma penale dichiarata illegittima costituzionalmente, il giudice dell’esecuzione è quindi tenuto a rivedere il giudicato applicando la disciplina in mitius.File | Dimensione | Formato | |
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