La nota analizza il parere del 27 gennaio 2021 con cui il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accertato che l’Italia ha violato il diritto alla vita, riconosciuto dall’art. 6 del Patto sui diritti civili e politici, sia autonomamente, sia in connessione con l’art. 2, par. 3, che sancisce l’obbligo di assicurare l’accesso a un rimedio effettivo, e il divieto di tortura, punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, tutelato all’art. 7. Nel caso di specie, il Comitato ha ritenuto che la richiesta di soccorso inoltrata da un’imbarcazione in pericolo in alto mare sia idonea a determinare un obbligo giuridico in capo allo Stato ricevente, il quale è tenuto a soccorrere tempestivamente le persone a bordo, anche se l’evento interessa l’area SAR di un altro paese. Nelle osservazioni conclusive ci si soffermerà sull’approccio funzionale adottato dal Comitato in materia di giurisdizione extraterritoriale, proponendo un raffronto con l’orientamento manifestato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza sul caso Hirsi Jamaa e a. c. Italia, che rappresenta il primo giudizio trattato dinanzi una Corte internazionale relativo alla violazione dei diritti umani nel contesto delle operazioni SAR.

Il Comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione extraterritoriale degli Stati durante le operazioni SAR in alto mare. Una possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo / Garelli, Filippo. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio l'Italia e la CEDU 1/2021(2021), pp. 201-208.

Il Comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione extraterritoriale degli Stati durante le operazioni SAR in alto mare. Una possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Filippo Garelli
2021

Abstract

La nota analizza il parere del 27 gennaio 2021 con cui il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accertato che l’Italia ha violato il diritto alla vita, riconosciuto dall’art. 6 del Patto sui diritti civili e politici, sia autonomamente, sia in connessione con l’art. 2, par. 3, che sancisce l’obbligo di assicurare l’accesso a un rimedio effettivo, e il divieto di tortura, punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, tutelato all’art. 7. Nel caso di specie, il Comitato ha ritenuto che la richiesta di soccorso inoltrata da un’imbarcazione in pericolo in alto mare sia idonea a determinare un obbligo giuridico in capo allo Stato ricevente, il quale è tenuto a soccorrere tempestivamente le persone a bordo, anche se l’evento interessa l’area SAR di un altro paese. Nelle osservazioni conclusive ci si soffermerà sull’approccio funzionale adottato dal Comitato in materia di giurisdizione extraterritoriale, proponendo un raffronto con l’orientamento manifestato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza sul caso Hirsi Jamaa e a. c. Italia, che rappresenta il primo giudizio trattato dinanzi una Corte internazionale relativo alla violazione dei diritti umani nel contesto delle operazioni SAR.
2021
giurisdizione extraterritoriale; search and rescue; comitato diritti umani; diritto alla vita; funzionale; Hirsi
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Il Comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione extraterritoriale degli Stati durante le operazioni SAR in alto mare. Una possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo / Garelli, Filippo. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio l'Italia e la CEDU 1/2021(2021), pp. 201-208.
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