L'art. 17, par. 1, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/Ce del consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che la nozione d'«incidente», di cui alla disposizione medesima, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.
Il trasporto aereo: responsabilità del vettore e lesioni personali causate al passeggero / Strommillo, Giada. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 1827-8213. - (2020).
Il trasporto aereo: responsabilità del vettore e lesioni personali causate al passeggero.
Giada Strommillo
2020
Abstract
L'art. 17, par. 1, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/Ce del consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che la nozione d'«incidente», di cui alla disposizione medesima, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.