Si commenta una decisione della Cassazione che ha stabilito l’inefficacia di una segnalazione in CAI avente ad oggetto la revoca di una carta di credito facendo leva sulla recettizietà dell’atto presupposto, ossia il recesso della banca dal contratto di credito. Si obietta, però, che il carattere recettizio di un atto non impone necessariamente che esso sia “indirizzato” perché acquisti efficacia, essendo sufficiente la sua conoscenza da parte dell’interessato. A ciò si aggiunga che per la specifica segnalazione oggetto del contendere la normativa, all’esito di un ben preciso bilanciamento tra opposti interessi, non prevede — a differenza di altri casi — alcun obbligo in capo alla banca segnalante di preavvertire il cliente dell’imminente segnalazione. Si conclude, nondimeno, nel senso che la costruzione degli obblighi di protezione non può limitarsi a considerare unicamente la singola relazione contrattuale banca-cliente, ma deve tenere in considerazione anche gli altri interessi coinvolti, tra i quali assume particolare rilevanza l’interesse pubblico ad un tempestivo e fedele aggiornamento delle banche dati, fondamentale strumento per assicurare la stabilità e l’ordinato svolgimento dell’attività di erogazione del credito e dei servizi di pagamento.
Preavviso di segnalazione alla CAI tra recettizietà dell'atto, norme di settore, bilanciamento di interessi e obblighi di protezione / Capizzi, Antonio. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 2/2020(2020), pp. 220-234.
Preavviso di segnalazione alla CAI tra recettizietà dell'atto, norme di settore, bilanciamento di interessi e obblighi di protezione
antonio capizzi
2020
Abstract
Si commenta una decisione della Cassazione che ha stabilito l’inefficacia di una segnalazione in CAI avente ad oggetto la revoca di una carta di credito facendo leva sulla recettizietà dell’atto presupposto, ossia il recesso della banca dal contratto di credito. Si obietta, però, che il carattere recettizio di un atto non impone necessariamente che esso sia “indirizzato” perché acquisti efficacia, essendo sufficiente la sua conoscenza da parte dell’interessato. A ciò si aggiunga che per la specifica segnalazione oggetto del contendere la normativa, all’esito di un ben preciso bilanciamento tra opposti interessi, non prevede — a differenza di altri casi — alcun obbligo in capo alla banca segnalante di preavvertire il cliente dell’imminente segnalazione. Si conclude, nondimeno, nel senso che la costruzione degli obblighi di protezione non può limitarsi a considerare unicamente la singola relazione contrattuale banca-cliente, ma deve tenere in considerazione anche gli altri interessi coinvolti, tra i quali assume particolare rilevanza l’interesse pubblico ad un tempestivo e fedele aggiornamento delle banche dati, fondamentale strumento per assicurare la stabilità e l’ordinato svolgimento dell’attività di erogazione del credito e dei servizi di pagamento.File | Dimensione | Formato | |
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