La nota esamina la pronuncia delle Sezioni Unite con la quale si è stabilito che "ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN –peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di agente dell’Amministrazione pubblica, da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A."
Il rapporto di lavoro del Direttore generale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) tra natura privatistica e contaminazioni pubblicistiche in parte qua. A proposito dell’applicazione dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 53, comma 9, del D.lgs. n. 165/2001 (Nota a C. Cass. SS.UU., 11 novembre 2020, n. 25369) / Andracchio, Domenico. - In: IUS ET SALUS. - ISSN 2724-0541. - (2020), pp. 1-4.
Il rapporto di lavoro del Direttore generale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) tra natura privatistica e contaminazioni pubblicistiche in parte qua. A proposito dell’applicazione dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 53, comma 9, del D.lgs. n. 165/2001 (Nota a C. Cass. SS.UU., 11 novembre 2020, n. 25369)
Domenico Andracchio
2020
Abstract
La nota esamina la pronuncia delle Sezioni Unite con la quale si è stabilito che "ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN –peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di agente dell’Amministrazione pubblica, da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A."File | Dimensione | Formato | |
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