La nota esamina la pronuncia della Corte di cassazione con cui è stato affermato il principio per il quale "la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost."

Al dirigente sanitario in «sostituzione» non spetta il trattamento accessorio del sostituito (art. 2103 c.c.), ma la sola indennità sostitutiva (Nota a C. Cass, Sez. lav., 18 ottobre 2019, n. 26618) / Andracchio, Domenico. - In: IUS ET SALUS. - ISSN 2724-0541. - (2020), pp. -1.

Al dirigente sanitario in «sostituzione» non spetta il trattamento accessorio del sostituito (art. 2103 c.c.), ma la sola indennità sostitutiva (Nota a C. Cass, Sez. lav., 18 ottobre 2019, n. 26618)

Domenico Andracchio
2020

Abstract

La nota esamina la pronuncia della Corte di cassazione con cui è stato affermato il principio per il quale "la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost."
2020
Dirigente sanitario; SSN; trattamento accessorio
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Al dirigente sanitario in «sostituzione» non spetta il trattamento accessorio del sostituito (art. 2103 c.c.), ma la sola indennità sostitutiva (Nota a C. Cass, Sez. lav., 18 ottobre 2019, n. 26618) / Andracchio, Domenico. - In: IUS ET SALUS. - ISSN 2724-0541. - (2020), pp. -1.
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