La confisca di prevenzione negli ultimi venti anni è stata applicata a beni che potrebbero avere un valore molto rilevante. La sentenza della Corte Costituzionale 24/2019 ha dichiarato incostituzionale la disposizione che prevedeva l'applicabilità della confisca, misura di prevenzione patrimoniale, a coloro che erano "dediti a traffici delittuosi", di cui all'art. 1, lett. a) del codice antimafia e, quindi, è pacifico che a coloro ai quali sono stati confiscati dei beni in base a questa norma, i beni confiscati non possono non essere restituiti, dovendo il proposto chiedere con un incidente di esecuzione la cancellazione del provvedimento genetico. La stessa sentenza ha dichiarato costituzionalmente legittimo il disposto di cui alla lett. b), dello stesso art. 1, che fa riferimento a coloro che vivono, abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose, stabilendo che questa disposizione può considerarsi correttamente interpretata ed applicata da quando, dopo la pronuncia della Corte EDU de Tommaso vs Italia, la Corte di Cassazione ha statuito che le misure di prevenzione possono essere applicate soltanto se dai fatti risulta: a) che il proposto ha commesso delitti per un “significativo arco temporale”; b) che questi delitti hanno consentito di conseguire dei profitti; c) che questi profitti (illeciti) hanno rappresentato in un determinato periodo l’unico reddito o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Posto che la confisca è stata applicata nella maggior parte dei casi richiamando anche la lett. b), dell'art. 1, cit., 'revocabili' si devono considerare anche tutti i provvedimenti che non sono stati emanati secondo i criteri enucleati dalla stessa sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, in relazione alla lett. b), cit. Se anche in questi casi i beni devono essere restituiti, facendo una stima molto approssimativa sulla base dei dati disponibili, non si può non giungere alla conclusione che lo Stato a seguito della sentenza 24/2019 potrebbe dover restituire beni per oltre 500 milioni di euro.

La confisca di prevenzione e la revocabilità di tutti i provvedimenti ablativi emessi in violazione dei canoni enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale 24/2019: una pronuncia che potrebbe costare allo Stato oltre 500 milioni di 'risarcimenti' / Bartolo, Pasquale. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 10(2021), pp. 155-199.

La confisca di prevenzione e la revocabilità di tutti i provvedimenti ablativi emessi in violazione dei canoni enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale 24/2019: una pronuncia che potrebbe costare allo Stato oltre 500 milioni di 'risarcimenti'

Pasquale Bartolo
2021

Abstract

La confisca di prevenzione negli ultimi venti anni è stata applicata a beni che potrebbero avere un valore molto rilevante. La sentenza della Corte Costituzionale 24/2019 ha dichiarato incostituzionale la disposizione che prevedeva l'applicabilità della confisca, misura di prevenzione patrimoniale, a coloro che erano "dediti a traffici delittuosi", di cui all'art. 1, lett. a) del codice antimafia e, quindi, è pacifico che a coloro ai quali sono stati confiscati dei beni in base a questa norma, i beni confiscati non possono non essere restituiti, dovendo il proposto chiedere con un incidente di esecuzione la cancellazione del provvedimento genetico. La stessa sentenza ha dichiarato costituzionalmente legittimo il disposto di cui alla lett. b), dello stesso art. 1, che fa riferimento a coloro che vivono, abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose, stabilendo che questa disposizione può considerarsi correttamente interpretata ed applicata da quando, dopo la pronuncia della Corte EDU de Tommaso vs Italia, la Corte di Cassazione ha statuito che le misure di prevenzione possono essere applicate soltanto se dai fatti risulta: a) che il proposto ha commesso delitti per un “significativo arco temporale”; b) che questi delitti hanno consentito di conseguire dei profitti; c) che questi profitti (illeciti) hanno rappresentato in un determinato periodo l’unico reddito o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Posto che la confisca è stata applicata nella maggior parte dei casi richiamando anche la lett. b), dell'art. 1, cit., 'revocabili' si devono considerare anche tutti i provvedimenti che non sono stati emanati secondo i criteri enucleati dalla stessa sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, in relazione alla lett. b), cit. Se anche in questi casi i beni devono essere restituiti, facendo una stima molto approssimativa sulla base dei dati disponibili, non si può non giungere alla conclusione che lo Stato a seguito della sentenza 24/2019 potrebbe dover restituire beni per oltre 500 milioni di euro.
2021
confisca di prevenzione; sentenza 24/2019; traffici delittuosi; antimafia
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
La confisca di prevenzione e la revocabilità di tutti i provvedimenti ablativi emessi in violazione dei canoni enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale 24/2019: una pronuncia che potrebbe costare allo Stato oltre 500 milioni di 'risarcimenti' / Bartolo, Pasquale. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 10(2021), pp. 155-199.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1576859
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