La provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per se´ stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 cod. civ., e` comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilita` e le potenzialita` dell’acquisto programmato con un contratto preliminare. In quanto tale, essa non puo` essere taciuta dal promittente venditore, pena la facolta` per il promissario acquirente, ignaro della provenienza, di rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 cod. civ., se ne ricorrono gli estremi.
Un dovere informativo atipico. Fondamento e rimedi / Rendina, Carolina. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - 3/2020:(2020), pp. 529-538.
Un dovere informativo atipico. Fondamento e rimedi
Carolina Rendina
2020
Abstract
La provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per se´ stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 cod. civ., e` comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilita` e le potenzialita` dell’acquisto programmato con un contratto preliminare. In quanto tale, essa non puo` essere taciuta dal promittente venditore, pena la facolta` per il promissario acquirente, ignaro della provenienza, di rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 cod. civ., se ne ricorrono gli estremi.File | Dimensione | Formato | |
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