La sentenza della Corte di Giustizia in commento fa chiarezza su alcuni aspetti riguardanti la garanzia postvendita dei beni, prevista in ambito comunitario a favore del consumatore. Nel caso di specie, si tratta dell’acquisto di un’auto usata. Con tale pronuncia il Giudice europeo, ribadendo l’obbligo degli ordinamenti nazionali di uniformarsi al diritto dell’unione, ha voluto riaffermare il principio secondo cui, salvo prova contraria, i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, si intendono già presenti al momento della consegna; unico onere del consumatore resta quello di denunciare al venditore la non conformità del bene al contratto entro un termine di due mesi dalla scoperta, senza il bisogno di allegarne le cause. Il legislatore ha, così, voluto stabilire un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore ed in favore del consumatore, ritenuto parte debole del rapporto contrattuale. Sulla scia di questa decisione viene analizzato, infine, il caso Apple, una recente pronuncia resa dal Consiglio di Stato italiano in tema di garanzia legale di conformità.
Usato difettoso? Maggiore tutela per i consumatori, se la denuncia è tempestiva! / Zarrilli, Francesco. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - (2016), pp. 95-106.
Usato difettoso? Maggiore tutela per i consumatori, se la denuncia è tempestiva!
Zarrilli, Francesco
2016
Abstract
La sentenza della Corte di Giustizia in commento fa chiarezza su alcuni aspetti riguardanti la garanzia postvendita dei beni, prevista in ambito comunitario a favore del consumatore. Nel caso di specie, si tratta dell’acquisto di un’auto usata. Con tale pronuncia il Giudice europeo, ribadendo l’obbligo degli ordinamenti nazionali di uniformarsi al diritto dell’unione, ha voluto riaffermare il principio secondo cui, salvo prova contraria, i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, si intendono già presenti al momento della consegna; unico onere del consumatore resta quello di denunciare al venditore la non conformità del bene al contratto entro un termine di due mesi dalla scoperta, senza il bisogno di allegarne le cause. Il legislatore ha, così, voluto stabilire un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore ed in favore del consumatore, ritenuto parte debole del rapporto contrattuale. Sulla scia di questa decisione viene analizzato, infine, il caso Apple, una recente pronuncia resa dal Consiglio di Stato italiano in tema di garanzia legale di conformità.File | Dimensione | Formato | |
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