La questione analizzata dalla sentenza della Corte di Cassazione, 13 novembre 2012, n. 19702, sez. UU concerne il c.d. « vizio redibitorio », che rende la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). In particolare, la pronuncia afferma il principio secondo cui l'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto all'ordinario termine di prescrizione, mentre i diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.
L’obbligo che si assume il venditore di eliminare i vizi della cosa venduta / Amoroso, Diana. - In: GIUSTIZIA CIVILE. - ISSN 0017-0631. - (2013).
L’obbligo che si assume il venditore di eliminare i vizi della cosa venduta
Amoroso, Diana
2013
Abstract
La questione analizzata dalla sentenza della Corte di Cassazione, 13 novembre 2012, n. 19702, sez. UU concerne il c.d. « vizio redibitorio », che rende la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). In particolare, la pronuncia afferma il principio secondo cui l'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto all'ordinario termine di prescrizione, mentre i diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.