La nota, nel commentare la decisione del Tar di Brescia, sez. I, 12 ottobre 2010, n. 4026, analizza i rapporti tra principio di legalità e regime delle prestazioni patrimoniali di cui all’art. 23 Cost. e i loro effetti sulla validità degli accordi amministrativi stipulati in base all’art. 11, l. n. 241/1990. Tali accordi, infatti, secondo il giudice amministrativo, a prescindere dalla natura privatistica o pubblicistica, sono comunque sottoposti al vincolo del perseguimento dell’interesse pubblico e presuppongono la piena titolarità dei poteri e delle facoltà che costituiscono oggetto del contratto. Nel commento, dopo aver esaminato il fatto e le questioni sottoposte al giudizio del Tar Brescia, si esamina dapprima il tema della giurisdizione in materia di accordi amministrativi giungendo alla conclusione che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando si discute in merito alla nullità dell’accordo stesso, per poi passare all'analisi della natura del contributo per gli oneri di urbanizzazione con particolare riferimento alla necessità che tale contributo sia corrisposto solo in presenza di norme di legge che regolano i relativi criteri di calcolo, e dunque nel rispetto del principio di legalità ed in osservanza del disposto dell'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Principio di legalità e accordi amministrativi / Cundari, Manuela. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - 6/2011(2011), pp. 637-646.
Principio di legalità e accordi amministrativi
Cundari, Manuela
2011
Abstract
La nota, nel commentare la decisione del Tar di Brescia, sez. I, 12 ottobre 2010, n. 4026, analizza i rapporti tra principio di legalità e regime delle prestazioni patrimoniali di cui all’art. 23 Cost. e i loro effetti sulla validità degli accordi amministrativi stipulati in base all’art. 11, l. n. 241/1990. Tali accordi, infatti, secondo il giudice amministrativo, a prescindere dalla natura privatistica o pubblicistica, sono comunque sottoposti al vincolo del perseguimento dell’interesse pubblico e presuppongono la piena titolarità dei poteri e delle facoltà che costituiscono oggetto del contratto. Nel commento, dopo aver esaminato il fatto e le questioni sottoposte al giudizio del Tar Brescia, si esamina dapprima il tema della giurisdizione in materia di accordi amministrativi giungendo alla conclusione che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando si discute in merito alla nullità dell’accordo stesso, per poi passare all'analisi della natura del contributo per gli oneri di urbanizzazione con particolare riferimento alla necessità che tale contributo sia corrisposto solo in presenza di norme di legge che regolano i relativi criteri di calcolo, e dunque nel rispetto del principio di legalità ed in osservanza del disposto dell'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.File | Dimensione | Formato | |
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