La sentenza n. 21260/2014 delle Sezioni Unite riafferma - e condivisibilmente - l’ancora attuale valenza solutoria del rapporto giuridico processuale (e dell’emergere, in esso, di un doppio og- getto di giudizio). Strumento cui guardare - in vece dell’inutile ed anodina figura dell’abuso del processo (tanto cara a molti, purtroppo) - al fine di risolvere problemi vecchi e nuovi. Si spiega così perché l’attore soccombente nel merito non possa impugnare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la giurisdizione del giudice originariamente adito, ancorché non sia negabile un suo interesse sostanziale (di mero fatto) ad impugnare, per ottenere la chance di veder diversa- mente decisa nel merito la domanda da parte del diverso giudice giurisdizionalmente competen- te. E si spiega altresì, ad esempio, perché non sia possibile discorrere di giudicato interno per mancata impugnazione (ex art. 329 cpv c.p.c.) in relazione al “macro-capo” di sentenza relativo all’esistenza del potere-dovere di decidere il merito, o ai singoli “micro-capi” relativi alle questio- ni pregiudiziali di rito espressamente affrontate e risolte dal giudice per affermare l’esistenza del potere-dovere decisorio meritale.

Osservazione sistematica sulla n. 21260. Il “vecchio” rapporto giuridico processuale ed i suoi (chiari e non tutti antichi) corollari. Inter multos l’inammissibilità per carenza di legittimazione ad impugnare e la inanità dell’inerziale richiamo della figura dell’abuso del processo / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - (2017), pp. 267-273.

Osservazione sistematica sulla n. 21260. Il “vecchio” rapporto giuridico processuale ed i suoi (chiari e non tutti antichi) corollari. Inter multos l’inammissibilità per carenza di legittimazione ad impugnare e la inanità dell’inerziale richiamo della figura dell’abuso del processo

CONSOLO, Claudio
2017

Abstract

La sentenza n. 21260/2014 delle Sezioni Unite riafferma - e condivisibilmente - l’ancora attuale valenza solutoria del rapporto giuridico processuale (e dell’emergere, in esso, di un doppio og- getto di giudizio). Strumento cui guardare - in vece dell’inutile ed anodina figura dell’abuso del processo (tanto cara a molti, purtroppo) - al fine di risolvere problemi vecchi e nuovi. Si spiega così perché l’attore soccombente nel merito non possa impugnare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la giurisdizione del giudice originariamente adito, ancorché non sia negabile un suo interesse sostanziale (di mero fatto) ad impugnare, per ottenere la chance di veder diversa- mente decisa nel merito la domanda da parte del diverso giudice giurisdizionalmente competen- te. E si spiega altresì, ad esempio, perché non sia possibile discorrere di giudicato interno per mancata impugnazione (ex art. 329 cpv c.p.c.) in relazione al “macro-capo” di sentenza relativo all’esistenza del potere-dovere di decidere il merito, o ai singoli “micro-capi” relativi alle questio- ni pregiudiziali di rito espressamente affrontate e risolte dal giudice per affermare l’esistenza del potere-dovere decisorio meritale.
2017
rapporto giuridico processuale; difetto di giurisdizione; impugnazione
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Osservazione sistematica sulla n. 21260. Il “vecchio” rapporto giuridico processuale ed i suoi (chiari e non tutti antichi) corollari. Inter multos l’inammissibilità per carenza di legittimazione ad impugnare e la inanità dell’inerziale richiamo della figura dell’abuso del processo / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - (2017), pp. 267-273.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1502988
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