Nel commento si rileva che, sebbene il favor praestatoris sia il motore attorno al quale si sviluppa la disciplina di conflitto in materia di impiego ex art. 6, nondimeno, si ritiene che l’applicazione del criterio del collegamento più stretto al fine di individuare il diritto applicabile – in assenza di optio legis- si ponga in contrasto con gli intenti protettivi del lavoratore, essendo quest’ultimo impossibilitato a conoscere, al costituirsi del rapporto impiegatizio, la lex contractus e risultando, pertanto, in una posizione di svantaggio.
Il criterio del collegamento più stretto garantisce il favor praestatoris? / Rossilli, Beatrice. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 2 /2020:(2020), pp. 353-357.
Il criterio del collegamento più stretto garantisce il favor praestatoris?
Rossilli Beatrice
2020
Abstract
Nel commento si rileva che, sebbene il favor praestatoris sia il motore attorno al quale si sviluppa la disciplina di conflitto in materia di impiego ex art. 6, nondimeno, si ritiene che l’applicazione del criterio del collegamento più stretto al fine di individuare il diritto applicabile – in assenza di optio legis- si ponga in contrasto con gli intenti protettivi del lavoratore, essendo quest’ultimo impossibilitato a conoscere, al costituirsi del rapporto impiegatizio, la lex contractus e risultando, pertanto, in una posizione di svantaggio.File | Dimensione | Formato | |
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