Nelle ipotesi di reiterazione di contratti di lavoro a termine realizzatesi dal 10.7.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal c.d. personale ATA, attraverso l’operare di strumenti selettivi e concorsuali, deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica, idonea a sanzionare l’abuso ed a rimuovere “le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” . Nelle stesse ipotesi, conformemente a quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, deve ritenersi che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di una domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa e l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore. (Massima a cura dell’A.)

Sulla reiterazione dei contratti di lavoro a termine nel comparto scuola / Rozza, Sabato. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - (2020).

Sulla reiterazione dei contratti di lavoro a termine nel comparto scuola

SABATO ROZZA
2020

Abstract

Nelle ipotesi di reiterazione di contratti di lavoro a termine realizzatesi dal 10.7.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal c.d. personale ATA, attraverso l’operare di strumenti selettivi e concorsuali, deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica, idonea a sanzionare l’abuso ed a rimuovere “le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” . Nelle stesse ipotesi, conformemente a quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, deve ritenersi che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di una domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa e l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore. (Massima a cura dell’A.)
2020
Reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato nel comparto scuola – Supplenze su organico di diritto – Danno comunitario – Non convertibilità – Alternatività tra stabilizzazione e risarcimento.
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Sulla reiterazione dei contratti di lavoro a termine nel comparto scuola / Rozza, Sabato. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - (2020).
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1497872
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact