Con la pronuncia in commento la S.C. nega al futuro legittimario la possibilita` di ottenere un titolo (la opposizione stragiudiziale alla donazione notifica al donatario ex art. 563, 4o comma, c.c.) che possa essere trascritto subito, in vita il donante, al fine di preservarsi per il futuro la possibilita` di recuperare il bene donato presso terzi aventi causa dal donatario ove mai, aperta la successione e riscontrata la lesione della legittima, il legittimario esperisse vittoriosamente l’azione di riduzione di quella donazione e il donatario risultasse incapiente. Per la Cassazione, infatti, non solo all’opposizione stragiudiziale di cui all’art. 563, 4o comma sarebbe prodromica la domanda del futuro legittimario di accertamento della simulazione relativa oggettiva (non vendita, ma donazione); oggi si aggiunge che tale domanda di simulazione dovra` essere rigettata a motivo della rilevata nullita` della donazione dissimulata, per vizio di forma (mancanza di testimoni). Lo scritto analizza le gravi conseguenze sulla (gia` deludente) tutela del legittimario che derivano dal ritenere ancor qui operante l’art. 1421 c.c., di cui si dimostra non ricorrere la logica (quella di non concorrere a dare enforcement ad un contratto affetto da nullita`), e si interroga piu` in generale sulla necessita` di un intervento che ripensi l’intero sistema di tutela del (futuro) legittimario.
La tutela del (futuro) legittimario a fronte di donazioni (ancora solo potenzialmente) lesive proprio non funziona. L’opposizione ex art. 563, 4o comma, c.c. alla deludente prova del processo / Consolo, Claudio. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2020), pp. 1122-1126.
La tutela del (futuro) legittimario a fronte di donazioni (ancora solo potenzialmente) lesive proprio non funziona. L’opposizione ex art. 563, 4o comma, c.c. alla deludente prova del processo
CONSOLO, Claudio
2020
Abstract
Con la pronuncia in commento la S.C. nega al futuro legittimario la possibilita` di ottenere un titolo (la opposizione stragiudiziale alla donazione notifica al donatario ex art. 563, 4o comma, c.c.) che possa essere trascritto subito, in vita il donante, al fine di preservarsi per il futuro la possibilita` di recuperare il bene donato presso terzi aventi causa dal donatario ove mai, aperta la successione e riscontrata la lesione della legittima, il legittimario esperisse vittoriosamente l’azione di riduzione di quella donazione e il donatario risultasse incapiente. Per la Cassazione, infatti, non solo all’opposizione stragiudiziale di cui all’art. 563, 4o comma sarebbe prodromica la domanda del futuro legittimario di accertamento della simulazione relativa oggettiva (non vendita, ma donazione); oggi si aggiunge che tale domanda di simulazione dovra` essere rigettata a motivo della rilevata nullita` della donazione dissimulata, per vizio di forma (mancanza di testimoni). Lo scritto analizza le gravi conseguenze sulla (gia` deludente) tutela del legittimario che derivano dal ritenere ancor qui operante l’art. 1421 c.c., di cui si dimostra non ricorrere la logica (quella di non concorrere a dare enforcement ad un contratto affetto da nullita`), e si interroga piu` in generale sulla necessita` di un intervento che ripensi l’intero sistema di tutela del (futuro) legittimario.File | Dimensione | Formato | |
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