L’esatta portata dell’obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate o consorziate, da sempre questione tra le più controverse in materia di raggruppamenti temporanei d’impresa, ha di recente trovato precisa definizione ad opera di una duplice pronuncia del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa. Le Adunanze Plenarie, n. 22 del 13 giugno 2012 e n. 26 del 5 luglio 2012, risolvendo l’annoso contrasto giurisprudenziale e dottrinale formatosi sul punto, hanno rigorosamente confermato l’orientamento maggioritario che estensivamente applica detto obbligo a tutte le tipologie di raggruppamenti, siano essi di tipo orizzontale o verticale, già costituiti o costituendi, svolgenti servizi semplici o complessi. Le quasi coeve decisioni spiccano nel panorama giurisprudenziale per l’approfondita analisi delle ragioni, letterali e di natura sistematica e teleologica, a sostegno della soluzione accolta ed, inoltre, per la puntuale indicazione di tutti gli aspetti, modali e temporali, attraverso i quali correttamente adempiere il suddetto obbligo. Le pronunce che si andranno ad analizzare, pertanto, non possono che trovare positivo riscontro, in quanto, al di là della pur condivisibile soluzione accolta, valorizzano quella doverosa uniformità di disciplina e la necessaria certezza di diritto che deve presiedere nella materia degli appalti pubblici.

A. Carella, L’obbligo di specificazione delle parti di servizio delle imprese raggruppate e consorziate costituisce principio generale che non ammette deroghe e distinzioni, in Il nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 4/2012, pp. 55 ss / Carella, Anna. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - (2012).

A. Carella, L’obbligo di specificazione delle parti di servizio delle imprese raggruppate e consorziate costituisce principio generale che non ammette deroghe e distinzioni, in Il nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 4/2012, pp. 55 ss.

anna carella
2012

Abstract

L’esatta portata dell’obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate o consorziate, da sempre questione tra le più controverse in materia di raggruppamenti temporanei d’impresa, ha di recente trovato precisa definizione ad opera di una duplice pronuncia del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa. Le Adunanze Plenarie, n. 22 del 13 giugno 2012 e n. 26 del 5 luglio 2012, risolvendo l’annoso contrasto giurisprudenziale e dottrinale formatosi sul punto, hanno rigorosamente confermato l’orientamento maggioritario che estensivamente applica detto obbligo a tutte le tipologie di raggruppamenti, siano essi di tipo orizzontale o verticale, già costituiti o costituendi, svolgenti servizi semplici o complessi. Le quasi coeve decisioni spiccano nel panorama giurisprudenziale per l’approfondita analisi delle ragioni, letterali e di natura sistematica e teleologica, a sostegno della soluzione accolta ed, inoltre, per la puntuale indicazione di tutti gli aspetti, modali e temporali, attraverso i quali correttamente adempiere il suddetto obbligo. Le pronunce che si andranno ad analizzare, pertanto, non possono che trovare positivo riscontro, in quanto, al di là della pur condivisibile soluzione accolta, valorizzano quella doverosa uniformità di disciplina e la necessaria certezza di diritto che deve presiedere nella materia degli appalti pubblici.
2012
contratti pubblici; raggruppamenti temporanei d'impresa; specificazione parti
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
A. Carella, L’obbligo di specificazione delle parti di servizio delle imprese raggruppate e consorziate costituisce principio generale che non ammette deroghe e distinzioni, in Il nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 4/2012, pp. 55 ss / Carella, Anna. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - (2012).
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