Una normativa particolarmente esposta a variabili interpretazioni, peraltro non suffragata da indirizzi giurisprudenziali e dottrinali univoci, ha provocato un operare incerto delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali in particolare, in ordine alle modalità, selettive o meno, attraverso le quali affidare un singolo incarico di patrocinio legale. Il Consiglio di Stato, pronunciatosi per la prima volta in modo diretto sulla questione, con la sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, ha configurato detto incarico alla stregua di un mero contratto d’opera intellettuale e non già di un appalto di servizi legali, prendendo così posizione sulla legittimità dell’affidamento diretto dello stesso. La pronuncia, valorizzando la nozione comunitaria di appalto di servizi e soffermandosi a riflettere sulle incompatibilità tra la struttura della fattispecie del contratto di patrocinio legale e le prescrizioni codicistiche in materia di servizi, si segnala, oltre che per l’opportunità della soluzione accolta, anche per l’approfondimento delle questioni affrontate.
A. Carella, Legittimo l’affidamento diretto del singolo incarico pubblico di patrocinio legale, in Il nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 2/2012, pp. 69 ss / Carella, Anna. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - (2012).
A. Carella, Legittimo l’affidamento diretto del singolo incarico pubblico di patrocinio legale, in Il nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 2/2012, pp. 69 ss.
anna carella
2012
Abstract
Una normativa particolarmente esposta a variabili interpretazioni, peraltro non suffragata da indirizzi giurisprudenziali e dottrinali univoci, ha provocato un operare incerto delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali in particolare, in ordine alle modalità, selettive o meno, attraverso le quali affidare un singolo incarico di patrocinio legale. Il Consiglio di Stato, pronunciatosi per la prima volta in modo diretto sulla questione, con la sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, ha configurato detto incarico alla stregua di un mero contratto d’opera intellettuale e non già di un appalto di servizi legali, prendendo così posizione sulla legittimità dell’affidamento diretto dello stesso. La pronuncia, valorizzando la nozione comunitaria di appalto di servizi e soffermandosi a riflettere sulle incompatibilità tra la struttura della fattispecie del contratto di patrocinio legale e le prescrizioni codicistiche in materia di servizi, si segnala, oltre che per l’opportunità della soluzione accolta, anche per l’approfondimento delle questioni affrontate.File | Dimensione | Formato | |
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