Con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha escluso l’illegittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., nella parte in cui non prevedono un autonomo motivo di revocazione collegato alla necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il giudice delle leggi, con decisione di poco precedente a quella che si annota, aveva raggiunto la medesima conclusione con riferimento al processo amministrativo, mentre, in materia penale, con sentenza del 2011, è stata affermata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede uno specifico caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna per conformarsi ad una sentenza definitiva della medesima Corte EDU. La pronuncia da ultimo resa offre l’occasione per trarre spunti riflessivi sulle rationes che hanno sorretto le diverse conclusioni raggiunte della Consulta e sulle prospettive ipotizzabili de iure condendo.

La Corte Costituzionale conferma la stabilità del giudicato sostanziale e la tenuta degli artt. 395 e 396 c.p.c. di fronte alle censure della Corte EDU / D'Addazio, Alessia. - In: JUDICIUM. - ISSN 2532-3083. - 3(2018), pp. 337-352.

La Corte Costituzionale conferma la stabilità del giudicato sostanziale e la tenuta degli artt. 395 e 396 c.p.c. di fronte alle censure della Corte EDU

Alessia D'Addazio
2018

Abstract

Con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha escluso l’illegittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., nella parte in cui non prevedono un autonomo motivo di revocazione collegato alla necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il giudice delle leggi, con decisione di poco precedente a quella che si annota, aveva raggiunto la medesima conclusione con riferimento al processo amministrativo, mentre, in materia penale, con sentenza del 2011, è stata affermata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede uno specifico caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna per conformarsi ad una sentenza definitiva della medesima Corte EDU. La pronuncia da ultimo resa offre l’occasione per trarre spunti riflessivi sulle rationes che hanno sorretto le diverse conclusioni raggiunte della Consulta e sulle prospettive ipotizzabili de iure condendo.
2018
Questione di legittimità costituzionale; artt. 395 e 396 c.p.c. in riferimento ad art. 117, comma 1°, Costituzione e art. 46 CEDU; inesistenza di motivo di revocazione straordinaria per sopravvenuta sentenza di condanna della Corte EDU; infondatezza
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
La Corte Costituzionale conferma la stabilità del giudicato sostanziale e la tenuta degli artt. 395 e 396 c.p.c. di fronte alle censure della Corte EDU / D'Addazio, Alessia. - In: JUDICIUM. - ISSN 2532-3083. - 3(2018), pp. 337-352.
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