Nella pronuncia che si commenta la S.C. afferma che, nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente ha il dovere, ai sensi dell’art. 99 l. fall., di fornire specifica indicazione dei documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo di cui intende avvalersi, non anche di depositare nuovamente i medesimi documenti. Tale lettura muove sia dall’impiego del principio di conservazione della prova, come elaborato dalle Sezioni Unite nel 2015, di cui tuttavia possono porsi problemi di applicazione, sia dalla valorizzazione delle novità apportate dal d.l. n. 179 del 2012, che ha adeguato la disciplina fallimentare all’utilizzo del sistema informatico, novità che, a ben vedere, lasciando immutata la lettera dell’art. 99 l. fall., non forniscono strumenti di interpretazione risolutiva della norma.
Opposizione allo stato passivo: la produzione documentale dopo la “svolta digitale” del d.l. n. 179 del 2012 tra onere probatorio e principio di non dispersione della prova / D'Addazio, Alessia. - In: RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA. - ISSN 1590-6876. - 2(2018), pp. 408-419.
Opposizione allo stato passivo: la produzione documentale dopo la “svolta digitale” del d.l. n. 179 del 2012 tra onere probatorio e principio di non dispersione della prova
Alessia D'Addazio
2018
Abstract
Nella pronuncia che si commenta la S.C. afferma che, nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente ha il dovere, ai sensi dell’art. 99 l. fall., di fornire specifica indicazione dei documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo di cui intende avvalersi, non anche di depositare nuovamente i medesimi documenti. Tale lettura muove sia dall’impiego del principio di conservazione della prova, come elaborato dalle Sezioni Unite nel 2015, di cui tuttavia possono porsi problemi di applicazione, sia dalla valorizzazione delle novità apportate dal d.l. n. 179 del 2012, che ha adeguato la disciplina fallimentare all’utilizzo del sistema informatico, novità che, a ben vedere, lasciando immutata la lettera dell’art. 99 l. fall., non forniscono strumenti di interpretazione risolutiva della norma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.