La disciplina fiscale in materia di società di comodo di cui all’art. 30, l. n. 724/1994 è stata adottata per regolare le società di mero godimento di beni patrimoniali e si contraddistingue da sempre per un carattere estremante penalizzante. Nell’ambito di tale materia le società agricole non sono mai state specificamente regolate ed attualmente sono soltanto oggetto di una causa di disapplicazione espressa. In considerazione del carattere pregiudizievole della disciplina (ex art. 30 l. n. 724/1994) il riferimento della stessa al caso concreto deve avvenire attraverso un procedimento interpretativo che consideri le finalità della normativa e valuti gli elementi del caso concreto alla luce delle suddette finalità. Tale valutazione assume maggiore importanza in relazione alle società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività agricola in ragione delle caratteristiche proprie e dell’importanza che rivestono nel settore economico. Nessuna limitazione di difesa può sorgere dalla mancata presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo, come è dimostrato dall’evoluzione giuridica dell’istituto. In sede processuale è un diritto del contribuente dimostrare che non sussistano i requisiti per l’applicazione della disciplina delle società di comodo utilizzando la causa generale di esclusione (contenuta nel comma 4 bis dell’art. 30, l. n. 24/1994).
Disciplina delle società di comodo e società agricole: si impone una interpretazione teleologicamente orientata / Miceli, Rossella. - In: RIVISTA GIURIDICA SARDA. - ISSN 0394-0942. - 35:3(2020), pp. 567-586.
Disciplina delle società di comodo e società agricole: si impone una interpretazione teleologicamente orientata
Rossella Miceli
2020
Abstract
La disciplina fiscale in materia di società di comodo di cui all’art. 30, l. n. 724/1994 è stata adottata per regolare le società di mero godimento di beni patrimoniali e si contraddistingue da sempre per un carattere estremante penalizzante. Nell’ambito di tale materia le società agricole non sono mai state specificamente regolate ed attualmente sono soltanto oggetto di una causa di disapplicazione espressa. In considerazione del carattere pregiudizievole della disciplina (ex art. 30 l. n. 724/1994) il riferimento della stessa al caso concreto deve avvenire attraverso un procedimento interpretativo che consideri le finalità della normativa e valuti gli elementi del caso concreto alla luce delle suddette finalità. Tale valutazione assume maggiore importanza in relazione alle società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività agricola in ragione delle caratteristiche proprie e dell’importanza che rivestono nel settore economico. Nessuna limitazione di difesa può sorgere dalla mancata presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo, come è dimostrato dall’evoluzione giuridica dell’istituto. In sede processuale è un diritto del contribuente dimostrare che non sussistano i requisiti per l’applicazione della disciplina delle società di comodo utilizzando la causa generale di esclusione (contenuta nel comma 4 bis dell’art. 30, l. n. 24/1994).File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Miceli_Disciplina_2020.pdf
solo gestori archivio
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
243.71 kB
Formato
Adobe PDF
|
243.71 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.