La pronuncia della Cassazione offre l’opportunità di tornare a riflettere sulla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale nell’ambito di un’azione di classe. Superando definitivamente le perplessità che pure erano state manifestate in dottrina e in qualche pronuncia giurisprudenziale, la Suprema Corte chiarisce come, anche in sede di azione di classe, debba trovare applicazione, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, lo statuto elaborato dalle Sezioni Unite del 2008, in termini di verifica circa la serietà e la gravità dell’offesa inferta ad un interesse di necessaria rilevanza costituzionale. Nel presente contributo si argomenta, dapprima, intorno alla opportunità di applicare lo statuto della responsabilità civile con un margine di ragionevole flessibilità nell’ambito dell’azione di classe, onde evitare il rischio di frustrarne le finalità. Si ragiona, poi, sul requisito dell’omogeneità, con specifico riferimento al profilo dei pregiudizi lamentati dai membri della classe, prospettando anche il ricorso alle sottoclassi, in modo da aggregare conseguenze pregiudizievoli il più possibile assimilabili e, perciò, suscettibili di una valutazione standardizzata. In questa maniera, non soltanto potrebbe più agevolmente essere data la prova dei profili di pregiudizio effettivamente e concretamente condivisi dai membri del sottogruppo, ma sarebbe anche più congrua la stessa liquidazione dei danni, perché parametrata su uno standard individuato per ciascuna sottoclasse, che ne tenga adeguatamente in conto le peculiarità.
Il danno non patrimoniale nell’azione di classe: il quantum sul letto di Procuste / Castaldo, VINCENZA CLELIA. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 7/2020(2020), pp. 954-962.
Il danno non patrimoniale nell’azione di classe: il quantum sul letto di Procuste
VINCENZA CLELIA CASTALDO
2020
Abstract
La pronuncia della Cassazione offre l’opportunità di tornare a riflettere sulla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale nell’ambito di un’azione di classe. Superando definitivamente le perplessità che pure erano state manifestate in dottrina e in qualche pronuncia giurisprudenziale, la Suprema Corte chiarisce come, anche in sede di azione di classe, debba trovare applicazione, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, lo statuto elaborato dalle Sezioni Unite del 2008, in termini di verifica circa la serietà e la gravità dell’offesa inferta ad un interesse di necessaria rilevanza costituzionale. Nel presente contributo si argomenta, dapprima, intorno alla opportunità di applicare lo statuto della responsabilità civile con un margine di ragionevole flessibilità nell’ambito dell’azione di classe, onde evitare il rischio di frustrarne le finalità. Si ragiona, poi, sul requisito dell’omogeneità, con specifico riferimento al profilo dei pregiudizi lamentati dai membri della classe, prospettando anche il ricorso alle sottoclassi, in modo da aggregare conseguenze pregiudizievoli il più possibile assimilabili e, perciò, suscettibili di una valutazione standardizzata. In questa maniera, non soltanto potrebbe più agevolmente essere data la prova dei profili di pregiudizio effettivamente e concretamente condivisi dai membri del sottogruppo, ma sarebbe anche più congrua la stessa liquidazione dei danni, perché parametrata su uno standard individuato per ciascuna sottoclasse, che ne tenga adeguatamente in conto le peculiarità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.