Con due quasi coevi arresti dal carattere marcatamente nomofilattico le Sezioni Unite si confrontano conl’art. 345,edin specieconi suoicommi2e3. Il primo arresto (sent. n. 10790/2017)èteso a chiarire cheal vaglio di indispensabilità della prova (che rende ammissibile la provanuovain appelloexart. 345, comma 3, prima parte, c.p.c., nella versione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134/2012) è estraneo il profilo delle ragioni della mancata prova in primo grado (che viene invece in rilievo ai fini dell’ammissibilità della prova nell’altra ipotesi contemplata dall’art. 345, comma 3, la sola tutt’ora vigente, di prova incolpevolmente mancata). La seconda pronuncia (sent. n. 11799/2017) individua invece l’ambito di operatività dell’art. 345, comma 2, c.p.c. e dunque del potere-dovere di rilievo officioso delle eccezioni di merito (o, ma diversamente operante, di rito) già svolte in primo grado dal convenuto, e nuovamente affronta e specifica il temadel rapporto tra appello (principaleo incidentale) e riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado.
Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio / Consolo, Claudio; Godio, Federica. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 11/2017:(2017), pp. 1406-1418.
Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio
Consolo, Claudio;Godio, Federica
2017
Abstract
Con due quasi coevi arresti dal carattere marcatamente nomofilattico le Sezioni Unite si confrontano conl’art. 345,edin specieconi suoicommi2e3. Il primo arresto (sent. n. 10790/2017)èteso a chiarire cheal vaglio di indispensabilità della prova (che rende ammissibile la provanuovain appelloexart. 345, comma 3, prima parte, c.p.c., nella versione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134/2012) è estraneo il profilo delle ragioni della mancata prova in primo grado (che viene invece in rilievo ai fini dell’ammissibilità della prova nell’altra ipotesi contemplata dall’art. 345, comma 3, la sola tutt’ora vigente, di prova incolpevolmente mancata). La seconda pronuncia (sent. n. 11799/2017) individua invece l’ambito di operatività dell’art. 345, comma 2, c.p.c. e dunque del potere-dovere di rilievo officioso delle eccezioni di merito (o, ma diversamente operante, di rito) già svolte in primo grado dal convenuto, e nuovamente affronta e specifica il temadel rapporto tra appello (principaleo incidentale) e riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado.File | Dimensione | Formato | |
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