Il commento affronta i due temi - il primo di carattere generale , il secondo, più specifico - affrontati dalla pronuncia della Corte di cassazione con riguardo alla disciplina della limitazione della responsabilità dell'armatore stabilita del codice della navigazione che oggi , con l'entrata in vigore del d. lg 111/2012, è applicabile alle navi di stazza inferiore alle 300 tonnellate.: a) stabilire se l’art. 275 c. nav., nella parte in cui prevede l’assoggettabilità a limitazione delle obbligazioni sorte da atti e fatti compiuti durante il viaggio (oltre quelle contratte in occasione e per i bisogni del viaggio), pretenda che durante il viaggio sia sorta l’obbligazione oppure semplicemente il suo presupposto, ossia il fatto o l’atto dalla quale trae origine; b) stabilire se il naufragio che determina la perdita della nave rappresenti il momento in cui il viaggio deve intendersi terminato e se ad ogni obbligazione che ad esso sia ricollegata sia possibile attribuire i caratteri che consentirebbero di farla ricadere nell’ambito della limitazione della responsabilità. Le conclusioni cui giunge il contributo non coincidono con il giudizio espresso dalla Corte di cassazione.

Ancora una pronuncia, forse una delle ultime, sui presupposti della limitazione della responsabilità dell’armatore secondo il codice della navigazione / Zampone, Alessandro. - In: DIRITTO DEI TRASPORTI. - ISSN 1123-5802. - 1(2020), pp. 175-183.

Ancora una pronuncia, forse una delle ultime, sui presupposti della limitazione della responsabilità dell’armatore secondo il codice della navigazione

alessandro zampone
2020

Abstract

Il commento affronta i due temi - il primo di carattere generale , il secondo, più specifico - affrontati dalla pronuncia della Corte di cassazione con riguardo alla disciplina della limitazione della responsabilità dell'armatore stabilita del codice della navigazione che oggi , con l'entrata in vigore del d. lg 111/2012, è applicabile alle navi di stazza inferiore alle 300 tonnellate.: a) stabilire se l’art. 275 c. nav., nella parte in cui prevede l’assoggettabilità a limitazione delle obbligazioni sorte da atti e fatti compiuti durante il viaggio (oltre quelle contratte in occasione e per i bisogni del viaggio), pretenda che durante il viaggio sia sorta l’obbligazione oppure semplicemente il suo presupposto, ossia il fatto o l’atto dalla quale trae origine; b) stabilire se il naufragio che determina la perdita della nave rappresenti il momento in cui il viaggio deve intendersi terminato e se ad ogni obbligazione che ad esso sia ricollegata sia possibile attribuire i caratteri che consentirebbero di farla ricadere nell’ambito della limitazione della responsabilità. Le conclusioni cui giunge il contributo non coincidono con il giudizio espresso dalla Corte di cassazione.
2020
armatore; responsabilità; sua limitazione; viaggio; naufragio; codice della navigazione
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Ancora una pronuncia, forse una delle ultime, sui presupposti della limitazione della responsabilità dell’armatore secondo il codice della navigazione / Zampone, Alessandro. - In: DIRITTO DEI TRASPORTI. - ISSN 1123-5802. - 1(2020), pp. 175-183.
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