È ritorsivo il licenziamento, ancorché formalmente giustificato da un motivo organizzativo, intimato al lavoratore al rientro in servizio dopo un lungo perio-do di malattia. Indipendentemente dal motivo formalmente addotto, occorre che l’intento ritorsivo del datore di lavoro sia determinante ed esclusivo, doven- dosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso. Il giudice, ai fini della valutazione del carattere ritorsivo del licenziamento, ben può valutare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri,nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso: questi, in una valutazione globale e unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra rientro in azienda e intimazione del recesso, debbono portare a ritenere – secondo una valutazione dell’id quod plerumque accidit – che l’iniziativa del datore non trovi altra plausibile e ragionevole spiegazione se non la rappresaglia per il lungo periodo di assenza giustificata.
Presupposti, limiti e tutele del licenziamento «ritorsivo» / ERARIO BOCCAFURNI, Eugenio. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 1/2020(2020), pp. 72-76.
Presupposti, limiti e tutele del licenziamento «ritorsivo»
Eugenio Erario Boccafurni
2020
Abstract
È ritorsivo il licenziamento, ancorché formalmente giustificato da un motivo organizzativo, intimato al lavoratore al rientro in servizio dopo un lungo perio-do di malattia. Indipendentemente dal motivo formalmente addotto, occorre che l’intento ritorsivo del datore di lavoro sia determinante ed esclusivo, doven- dosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso. Il giudice, ai fini della valutazione del carattere ritorsivo del licenziamento, ben può valutare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri,nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso: questi, in una valutazione globale e unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra rientro in azienda e intimazione del recesso, debbono portare a ritenere – secondo una valutazione dell’id quod plerumque accidit – che l’iniziativa del datore non trovi altra plausibile e ragionevole spiegazione se non la rappresaglia per il lungo periodo di assenza giustificata.File | Dimensione | Formato | |
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