La sentenza in commento torna su una norma, l’art. 80 comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria del 2001), che ha riconosciuto ai soli titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per residenti di lungo periodo) l’accesso a una serie prestazioni sociali che l’art. 41, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) attribuiva ai titolari di permessi di soggiorno di durata non inferiore a un anno. L’eccezione di costituzionalità da cui muove la pronuncia in commento poneva indubbiamente problemi di sostenibilità della provvidenza in questione. In questa prospettiva, se per un verso colpisce l’irrilevanza nell’economia della motivazione degli argomenti legati al contenimento delle spese di welfare, tanto più in una decisione di rigetto, per altro verso è altrettanto indubitabile che non si vedono ragioni costituzionalmente fondate per cui debba necessariamente essere l’eguaglianza a pagare le spese della sostenibilità, e dunque risalta ancor di più l’assenza di un ragionamento intorno alla proporzionalità del requisito-permesso in presenza, come nel caso dei giudizi a quibus, di residenze regolari effettive ben più lunghe dei dieci anni necessari ad ottenere il permesso UE. Proporzionalità innanzitutto della durata della residenza che il legislatore può prevedere per l’accesso alle differenti misure, poiché il fattore tempo è decisivo al fine di ridurre l’area soggettiva della discriminazione, ma proporzionalità anche della univocità del criterio della residenza qualificata quale metro di misura di quell’inserimento nella vita della comunità che rende lo straniero extracomunitario potenzialmente titolare delle diverse provvidenze sociali a vario titolo indirizzate a quella comunità.

Obbligo o parità. Ancora in tema di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri extracomunitari, ma per l’assegno sociale ci vuole il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo / Bascherini, Gianluca. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - 64:2(2019), pp. 762-770.

Obbligo o parità. Ancora in tema di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri extracomunitari, ma per l’assegno sociale ci vuole il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo

Gianluca Bascherini
2019

Abstract

La sentenza in commento torna su una norma, l’art. 80 comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria del 2001), che ha riconosciuto ai soli titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per residenti di lungo periodo) l’accesso a una serie prestazioni sociali che l’art. 41, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) attribuiva ai titolari di permessi di soggiorno di durata non inferiore a un anno. L’eccezione di costituzionalità da cui muove la pronuncia in commento poneva indubbiamente problemi di sostenibilità della provvidenza in questione. In questa prospettiva, se per un verso colpisce l’irrilevanza nell’economia della motivazione degli argomenti legati al contenimento delle spese di welfare, tanto più in una decisione di rigetto, per altro verso è altrettanto indubitabile che non si vedono ragioni costituzionalmente fondate per cui debba necessariamente essere l’eguaglianza a pagare le spese della sostenibilità, e dunque risalta ancor di più l’assenza di un ragionamento intorno alla proporzionalità del requisito-permesso in presenza, come nel caso dei giudizi a quibus, di residenze regolari effettive ben più lunghe dei dieci anni necessari ad ottenere il permesso UE. Proporzionalità innanzitutto della durata della residenza che il legislatore può prevedere per l’accesso alle differenti misure, poiché il fattore tempo è decisivo al fine di ridurre l’area soggettiva della discriminazione, ma proporzionalità anche della univocità del criterio della residenza qualificata quale metro di misura di quell’inserimento nella vita della comunità che rende lo straniero extracomunitario potenzialmente titolare delle diverse provvidenze sociali a vario titolo indirizzate a quella comunità.
2019
giurisprudenza costituzionale; immigrazione; diritti sociali
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Obbligo o parità. Ancora in tema di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri extracomunitari, ma per l’assegno sociale ci vuole il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo / Bascherini, Gianluca. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - 64:2(2019), pp. 762-770.
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