La Corte di Cassazione affronta il problema relativo alla scelta del nuovo nome della persona transessuale. Infatti, la legge 164/82 (art. 5) da un lato stabilisce che le attestazioni di stato civile devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, ma dall’altro non prevede le modalità di scelta del nome, né l’obbligo di trasformare automaticamente il nome originario nell’altro genere. La sentenza attribuisce alla parte interessata la facoltà di scegliere il nuovo nome e statuisce che essa ha il diritto all’oblio, inteso quale diritto a recidere i legami con la precedente identità.
Cambiamento del nome della persona transessuale e diritto all’oblio (S. Patti coautore) / Caricato, Cristina. - In: FAMILIA. - ISSN 1592-9930. - (2020), pp. 224-234.
Cambiamento del nome della persona transessuale e diritto all’oblio (S. Patti coautore)
Cristina Caricato
2020
Abstract
La Corte di Cassazione affronta il problema relativo alla scelta del nuovo nome della persona transessuale. Infatti, la legge 164/82 (art. 5) da un lato stabilisce che le attestazioni di stato civile devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, ma dall’altro non prevede le modalità di scelta del nome, né l’obbligo di trasformare automaticamente il nome originario nell’altro genere. La sentenza attribuisce alla parte interessata la facoltà di scegliere il nuovo nome e statuisce che essa ha il diritto all’oblio, inteso quale diritto a recidere i legami con la precedente identità.File | Dimensione | Formato | |
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