Un nuovo esempio di interpretazione evolutiva operata sulla base dell’art. 8 della CEDU si riscontra in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella quale viene affrontata la questione se il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare una persona transessuale al cambiamento del nome durante il processo di transizione sessuale e prima del completamento dell’operazione di conversione del sesso costituisca una «violazione sproporzionata» del diritto di quest’ultima al rispetto della sua vita privata in base all’art. 8 della CEDU. La Corte è dunque chiamata a stabilire se, tenuto conto del margine di apprezzamento in ordine a uno degli aspetti più intimi della vita privata, qual è il diritto all’identità sessuale, di cui gli Stati contraenti godono, l’Italia abbia mantenuto un giusto equilibrio e abbia operato un corretto contemperamento degli interessi coinvolti, in particolare l’interesse generale alla certezza delle relazioni giuridiche e quello individuale della persona transessuale a che il suo nome corrisponda alla sua identità di genere.

Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo 11.10.2018 / Caricato, Cristina. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - (2019), pp. 307-312.

Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo 11.10.2018

Cristina Caricato
2019

Abstract

Un nuovo esempio di interpretazione evolutiva operata sulla base dell’art. 8 della CEDU si riscontra in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella quale viene affrontata la questione se il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare una persona transessuale al cambiamento del nome durante il processo di transizione sessuale e prima del completamento dell’operazione di conversione del sesso costituisca una «violazione sproporzionata» del diritto di quest’ultima al rispetto della sua vita privata in base all’art. 8 della CEDU. La Corte è dunque chiamata a stabilire se, tenuto conto del margine di apprezzamento in ordine a uno degli aspetti più intimi della vita privata, qual è il diritto all’identità sessuale, di cui gli Stati contraenti godono, l’Italia abbia mantenuto un giusto equilibrio e abbia operato un corretto contemperamento degli interessi coinvolti, in particolare l’interesse generale alla certezza delle relazioni giuridiche e quello individuale della persona transessuale a che il suo nome corrisponda alla sua identità di genere.
2019
transessualismo; cambiamento; nome
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo 11.10.2018 / Caricato, Cristina. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - (2019), pp. 307-312.
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