This paper is a note of case (Court of Milan, n. 3538/2008). The Court said that the Italian Civil Code does not require the directors to mention in the annual balance the postponing of a claim against a subsidiary company.

Le riflessioni contenute nel presente lavoro prendono spunto da una decisione, in tema di s.p.a., del Tribunale di Milano (n. 3538/2008) dalla quale sono scaturite le seguenti regole di giudizio: 1) poiché la legge non richiede all’amministratore di menzionare in bilancio la natura postergata del credito sorto nei confronti di una società partecipata, non è affetto da difetto di informazione e completezza il bilancio redatto in mancanza di tale indicazione e, di conseguenza, è immune da vizi la relativa delibera di approvazione del bilancio; 2) la clausola statutaria che stabilisce di destinare una determinata percentuale di utili a riserva statutaria non impedisce di deliberare un ulteriore accantonamento di utili a riserva. In ogni caso, per potersi rintracciare una violazione del principio di correttezza nella deliberazione assembleare di distribuzione degli utili, è necessario dimostrare l’intento fraudolento della maggioranza, volto non al conseguimento di interessi sociali, bensì esclusivamente a danneggiare i soci di minoranza. Il commento, dopo aver analizzato il percorso seguito dai giudici, approfondisce con considerazioni di più ampio respiro il tema di cui al punto 1), giungendo alle seguenti conclusioni: a) gli interessi cui le regole in tema di rappresentazione contabile sono preordinati esigono che, nel bilancio della società creditrice ed in quello della debitrice, emerga la sorte postergata del diritto di credito nonché le circostanze finanziarie e/o patrimoniali in presenza delle quali il finanziamento, rispettivamente, sia stato concesso o ricevuto, fungendo esse da presupposto per l’applicazione del regime legale della postergazione; b) l’indagine sulla volontà delle parti conserva, oggi come ieri, un ruolo centrale nel superamento di uno snodo decisivo nell’ambito del campo problematico “finanziamenti dei soci”, essendo volta a verificare la sussistenza o meno del diritto del socio al rimborso del finanziamento e, conseguentemente, l’assoggettamento o meno del finanziamento al regime di postergazione legale; c) proprio il diffuso fenomeno dei finanziamenti infragruppo rivela l’esistenza di un interesse dei soci esterni della capogruppo che è però privo di una tutela dedicata nell’ambito delle misure dettate in tema di direzione e coordinamento.

I finanziamenti effettuati da chi esercita un'attività di direzione e coordinamento / Garcea, Maura. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - STAMPA. - 4(2009), pp. 780-790.

I finanziamenti effettuati da chi esercita un'attività di direzione e coordinamento

GARCEA, MAURA
2009

Abstract

This paper is a note of case (Court of Milan, n. 3538/2008). The Court said that the Italian Civil Code does not require the directors to mention in the annual balance the postponing of a claim against a subsidiary company.
2009
Le riflessioni contenute nel presente lavoro prendono spunto da una decisione, in tema di s.p.a., del Tribunale di Milano (n. 3538/2008) dalla quale sono scaturite le seguenti regole di giudizio: 1) poiché la legge non richiede all’amministratore di menzionare in bilancio la natura postergata del credito sorto nei confronti di una società partecipata, non è affetto da difetto di informazione e completezza il bilancio redatto in mancanza di tale indicazione e, di conseguenza, è immune da vizi la relativa delibera di approvazione del bilancio; 2) la clausola statutaria che stabilisce di destinare una determinata percentuale di utili a riserva statutaria non impedisce di deliberare un ulteriore accantonamento di utili a riserva. In ogni caso, per potersi rintracciare una violazione del principio di correttezza nella deliberazione assembleare di distribuzione degli utili, è necessario dimostrare l’intento fraudolento della maggioranza, volto non al conseguimento di interessi sociali, bensì esclusivamente a danneggiare i soci di minoranza. Il commento, dopo aver analizzato il percorso seguito dai giudici, approfondisce con considerazioni di più ampio respiro il tema di cui al punto 1), giungendo alle seguenti conclusioni: a) gli interessi cui le regole in tema di rappresentazione contabile sono preordinati esigono che, nel bilancio della società creditrice ed in quello della debitrice, emerga la sorte postergata del diritto di credito nonché le circostanze finanziarie e/o patrimoniali in presenza delle quali il finanziamento, rispettivamente, sia stato concesso o ricevuto, fungendo esse da presupposto per l’applicazione del regime legale della postergazione; b) l’indagine sulla volontà delle parti conserva, oggi come ieri, un ruolo centrale nel superamento di uno snodo decisivo nell’ambito del campo problematico “finanziamenti dei soci”, essendo volta a verificare la sussistenza o meno del diritto del socio al rimborso del finanziamento e, conseguentemente, l’assoggettamento o meno del finanziamento al regime di postergazione legale; c) proprio il diffuso fenomeno dei finanziamenti infragruppo rivela l’esistenza di un interesse dei soci esterni della capogruppo che è però privo di una tutela dedicata nell’ambito delle misure dettate in tema di direzione e coordinamento.
finanziamenti infragruppo; postergazione legale; bilancio
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
I finanziamenti effettuati da chi esercita un'attività di direzione e coordinamento / Garcea, Maura. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - STAMPA. - 4(2009), pp. 780-790.
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