The paper is a note of case (Court of Appeal of Milan n. 1462/04) referred to the age-old problem of the partnership wich partners are (even) corporations. For a long time the courts prohibited this form of partnership; now, after the new rules introduced in 2003 (Section 2361, par. 2, Italian Civil Code), this prohibition is no longer justified.

Le riflessioni contenute nel lavoro prendono spunto da una decisione della Corte d'Appello di Milano (n. 1462/04) che si pronuncia sull'annoso problema della legittimità della partecipazione di una società di capitali in una di persone. A lungo la giurisprudenza ha sanzionato con la nullità questi rapporti sociali nel convincimento che violassero norme imperative in tema di amministrazione e contabilità delle società di capitali. La riforma del diritto societario del 2003, e più esattamente il nuovo art. 2361, comma 2, c.c., rende necessario, si sostiene nel lavoro, rivedere questo orientamento non essendo più argomentabile l'incompatibilità tra la le forme sociali capitalistiche e la loro partecipazione a società di persone. In questa ricostruzione si individuano due interessi tutelati dal legislatore della riforma: quello dei soci della società acquirente chiamati a deliberare sull'acquisto della suddetta partecipazione (art. 2361, 2° comma), e quello dei creditori sociali ai quali è offerta, sul piano della trasparenza, un’alternativa al venir meno di ogni patrimonio personale “fisico” sul quale fare affidamento (art. 111-duodecies, disp. att. c.c.).

E’ inammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone: l’ultimo respiro del veto della Cassazione? / Garcea, Maura. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - STAMPA. - 1(2006), pp. 29-40.

E’ inammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone: l’ultimo respiro del veto della Cassazione?

GARCEA, MAURA
2006

Abstract

The paper is a note of case (Court of Appeal of Milan n. 1462/04) referred to the age-old problem of the partnership wich partners are (even) corporations. For a long time the courts prohibited this form of partnership; now, after the new rules introduced in 2003 (Section 2361, par. 2, Italian Civil Code), this prohibition is no longer justified.
2006
Le riflessioni contenute nel lavoro prendono spunto da una decisione della Corte d'Appello di Milano (n. 1462/04) che si pronuncia sull'annoso problema della legittimità della partecipazione di una società di capitali in una di persone. A lungo la giurisprudenza ha sanzionato con la nullità questi rapporti sociali nel convincimento che violassero norme imperative in tema di amministrazione e contabilità delle società di capitali. La riforma del diritto societario del 2003, e più esattamente il nuovo art. 2361, comma 2, c.c., rende necessario, si sostiene nel lavoro, rivedere questo orientamento non essendo più argomentabile l'incompatibilità tra la le forme sociali capitalistiche e la loro partecipazione a società di persone. In questa ricostruzione si individuano due interessi tutelati dal legislatore della riforma: quello dei soci della società acquirente chiamati a deliberare sull'acquisto della suddetta partecipazione (art. 2361, 2° comma), e quello dei creditori sociali ai quali è offerta, sul piano della trasparenza, un’alternativa al venir meno di ogni patrimonio personale “fisico” sul quale fare affidamento (art. 111-duodecies, disp. att. c.c.).
società di capitali socia di società di persone; tutela dei soci; tutela dei creditori sociali
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
E’ inammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone: l’ultimo respiro del veto della Cassazione? / Garcea, Maura. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - STAMPA. - 1(2006), pp. 29-40.
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