Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28 del 2010 grava, in stretta coerenza col principio della domanda, sul creditore opposto, ossia sull’“attore sostanziale” del giudizio proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c.
La mediazione giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Firenze smentisce la recente posizione della Cassazione / Tombolini, Giorgio. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - 2/2016:(2016), pp. 1-9.
La mediazione giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Firenze smentisce la recente posizione della Cassazione
Giorgio Tombolini
2016
Abstract
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28 del 2010 grava, in stretta coerenza col principio della domanda, sul creditore opposto, ossia sull’“attore sostanziale” del giudizio proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c.File allegati a questo prodotto
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