Lo scorso 28 marzo 2019 la Corte di giustizia dell’Africa orientale (EACJ) si è pronunciata in primo grado sul caso Media Council of Tanzania and Others v. Attorney General of Tanzania. Con una decisione storica, la Corte di Arusha ha sancito che alcune disposizioni del Media Services Actdel 2016 costituiscono una palese violazione della libertà di espressione così come indirettamente tutelata dal combinato disposto degli artt. 6(d) e 7(2) del Trattato istitutivo della Comunità dell’Africa Orientale. La pronuncia in esame assume particolare rilevo dato che si inserisce nel solco di una serie di sentenze adottate da diverse corti africane negli ultimi anni e nelle quali è stata ripetutamente dichiarata l’incompatibilità del reato di diffamazione e di alcune leggi eversive con gli standard minimi di tutela garantiti dai principali strumenti regionali e internazionali in materia di diritti umani.
Un’altra vittoria per la libertà di stampa nel continente africano. La pronuncia della Corte di giustizia dell’Africa orientale contro la Tanzania / Vona, Fabrizio. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - 5/2019(2019), pp. 1065-1071.
Un’altra vittoria per la libertà di stampa nel continente africano. La pronuncia della Corte di giustizia dell’Africa orientale contro la Tanzania
Vona, Fabrizio
2019
Abstract
Lo scorso 28 marzo 2019 la Corte di giustizia dell’Africa orientale (EACJ) si è pronunciata in primo grado sul caso Media Council of Tanzania and Others v. Attorney General of Tanzania. Con una decisione storica, la Corte di Arusha ha sancito che alcune disposizioni del Media Services Actdel 2016 costituiscono una palese violazione della libertà di espressione così come indirettamente tutelata dal combinato disposto degli artt. 6(d) e 7(2) del Trattato istitutivo della Comunità dell’Africa Orientale. La pronuncia in esame assume particolare rilevo dato che si inserisce nel solco di una serie di sentenze adottate da diverse corti africane negli ultimi anni e nelle quali è stata ripetutamente dichiarata l’incompatibilità del reato di diffamazione e di alcune leggi eversive con gli standard minimi di tutela garantiti dai principali strumenti regionali e internazionali in materia di diritti umani.File | Dimensione | Formato | |
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