Consiglio di Stato; sezione IV; sentenza 8 aprile 2019, n. 2270; Pres. Carbone; Est. Lamberti; M. A. e altri (Avv. Ursini) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato). La decisione amministrativa automatizzata, assunta mediante l’utilizzo di un algoritmo, comporta che: a) l’algoritmo e le “regole” in esso espresse siano “conoscibili” secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, anche se in un linguaggio differente da quello giuridico; b) la motivazione del provvedimento sia “traslata” nell’algoritmo; c) la regola algoritmica sia soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. La sentenza tratta il delicato problema della automazione delle procedure amministrative, fornendo una pietra miliare sulla interpretazione e declinazione dei provvedimenti adottati mediante le stesse e sui conseguenti profili di responsabilità amministrativa. L’affidamento di processi decisionali ad un “algoritmo” comporta che, il risultato derivante da tale applicazione debba essere considerato un “atto amministrativo informatico” con conseguente rispetto dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa, con conseguenti obblighi di trasparenza e conoscibilità.
Evoluzione tecnologica e trasparenza nei procedimenti “algoritmici” / Crisci, Stefano. - In: DIRITTO DI INTERNET. - ISSN 2612-4491. - 2/2019:(2019), pp. 377-384.
Evoluzione tecnologica e trasparenza nei procedimenti “algoritmici”
Stefano Crisci
2019
Abstract
Consiglio di Stato; sezione IV; sentenza 8 aprile 2019, n. 2270; Pres. Carbone; Est. Lamberti; M. A. e altri (Avv. Ursini) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato). La decisione amministrativa automatizzata, assunta mediante l’utilizzo di un algoritmo, comporta che: a) l’algoritmo e le “regole” in esso espresse siano “conoscibili” secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, anche se in un linguaggio differente da quello giuridico; b) la motivazione del provvedimento sia “traslata” nell’algoritmo; c) la regola algoritmica sia soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. La sentenza tratta il delicato problema della automazione delle procedure amministrative, fornendo una pietra miliare sulla interpretazione e declinazione dei provvedimenti adottati mediante le stesse e sui conseguenti profili di responsabilità amministrativa. L’affidamento di processi decisionali ad un “algoritmo” comporta che, il risultato derivante da tale applicazione debba essere considerato un “atto amministrativo informatico” con conseguente rispetto dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa, con conseguenti obblighi di trasparenza e conoscibilità.File | Dimensione | Formato | |
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