Con il presente contributo viene analizzato l’approccio “sostanzialista” che sta progressivamente emergendo in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea per quanto riguarda il trattamento del contratto di leasing ai fini iva, attraverso l’esame della sentenza 4 ottobre 2017, causa C-164/16, nella quale la Corte è giunta ad affermare che un contratto di locazione finanziaria con opzione di acquisto deve considerarsi come una cessione di beni, con conseguente effettuazione dell’operazione all’atto della consegna del bene stesso, “qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine”. La pronuncia in commento offre anche un importante spunto di riflessione per indagare l’evoluzione subita dalle modalità di contabilizzazione del leasing nell’ambito dei principi contabili internazionali, alla luce del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, e le divergenze che continuano a sussistere rispetto al nostro ordinamento nazionale, riflettendosi anche sul piano fiscale.
Il corretto trattamento ai fini iva del leasing finanziario secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea / Massone, Valentina. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - 4/2019(2019), pp. 1704-1770.
Il corretto trattamento ai fini iva del leasing finanziario secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea
Massone, Valentina
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2019
Abstract
Con il presente contributo viene analizzato l’approccio “sostanzialista” che sta progressivamente emergendo in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea per quanto riguarda il trattamento del contratto di leasing ai fini iva, attraverso l’esame della sentenza 4 ottobre 2017, causa C-164/16, nella quale la Corte è giunta ad affermare che un contratto di locazione finanziaria con opzione di acquisto deve considerarsi come una cessione di beni, con conseguente effettuazione dell’operazione all’atto della consegna del bene stesso, “qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine”. La pronuncia in commento offre anche un importante spunto di riflessione per indagare l’evoluzione subita dalle modalità di contabilizzazione del leasing nell’ambito dei principi contabili internazionali, alla luce del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, e le divergenze che continuano a sussistere rispetto al nostro ordinamento nazionale, riflettendosi anche sul piano fiscale.File | Dimensione | Formato | |
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