Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (sentenza 6 agosto 2018, n. 8606) si è occupato di un'azione sociale di responsabilità avanzata nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo per condotte di mala gestio poste in essere per circa 10 anni. In particolare, viene in rilievo una questione di riparto di giurisdizione: si invoca, infatti la giurisdizione della Corte dei Conti considerando in house la società coinvolta. Essendo incontestati gli altri elementi strutturali propri dell'in house, la pronuncia si concentra sulle modalità di accertamento del c.d. controllo analogo. Il Tribunale conclude per l'insussistenza nel caso concreto del predetto requisito, precisando che lo stesso deve essere accertato in concreto sulla base delle disposizioni statutarie. Quanto invece al contenuto, è necessario che l'ente pubblico goda di poteri che vadano oltre i diritti e le facoltà che in base al diritto civile spettano al socio, anche in virtù di fenomeni di eterodirezione.

Controllo analogo: va oltre il potere di direzione e coordinamento e deve essere accertato esclusivamente sulla base delle previsioni statutarie / Guerrieri, Valentina. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - 4/2019(2019), pp. 1-10.

Controllo analogo: va oltre il potere di direzione e coordinamento e deve essere accertato esclusivamente sulla base delle previsioni statutarie

Valentina Guerrieri
2019

Abstract

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (sentenza 6 agosto 2018, n. 8606) si è occupato di un'azione sociale di responsabilità avanzata nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo per condotte di mala gestio poste in essere per circa 10 anni. In particolare, viene in rilievo una questione di riparto di giurisdizione: si invoca, infatti la giurisdizione della Corte dei Conti considerando in house la società coinvolta. Essendo incontestati gli altri elementi strutturali propri dell'in house, la pronuncia si concentra sulle modalità di accertamento del c.d. controllo analogo. Il Tribunale conclude per l'insussistenza nel caso concreto del predetto requisito, precisando che lo stesso deve essere accertato in concreto sulla base delle disposizioni statutarie. Quanto invece al contenuto, è necessario che l'ente pubblico goda di poteri che vadano oltre i diritti e le facoltà che in base al diritto civile spettano al socio, anche in virtù di fenomeni di eterodirezione.
2019
società pubbliche; responsabilità; giurisdizione
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Controllo analogo: va oltre il potere di direzione e coordinamento e deve essere accertato esclusivamente sulla base delle previsioni statutarie / Guerrieri, Valentina. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - 4/2019(2019), pp. 1-10.
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