Il rito Fornero si applica ai licenziamenti intimati alle pubbliche amministrazioni, trattandosi della ratio legis della riforma del mercato del lavoro, che non esclude una estensione, relativamente al rito, ai licenziamenti intimati dalle pubbliche amministrazioni. È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore pubblico che abbia falsamente attestato, mediante timbratura e successivo allontanamento non autorizzato dall’ufficio, la propria presenza in servizio. Alla stessa sanzione soccombe anche il dipendente pubblico il quale agevola o concorre nella commissione di tale fatto delittuoso. La ricorrente A.A con ricorso presentato, ai sensi dell’ ex. art. 1 commi 48 e ss., l. 92/2012, dinanzi a al Tribunale di Nola, in qualità di dipendente dell’ INPS, e la ricorrente M.V, con ricorso presentato ai sensi dell’ex. art. 1 comma 47 legge 2012/92, dinanzi al Tribunale di Napoli, in qualità di dipendente dell’ università degli Studi di Napoli Parthenope, chiedono l’accertamento dell’illeggittimità del licenziamento irrogato per falsa attestazione della presenza in servizio. In entrambi i casi i ricorrenti, a fondamento della propria domanda deducono la sproporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati e la mancanza di parita di trattamento, nel caso della ricorrente A.A, rispetto ai due dipendenti A e A autori di analoghi comportamenti. Il ricorente M.V ha dedotto l’omessa sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito in sede penale richiamando in particolare il DLVO 116/16, art. 55 ter DLVO 2001/165 e successive modifiche. Inoltre, la ricorrente A.A eccepisce l’illegittimità dell sanzione anche per mancanza di un autonoma istruttoria da parte del giudice e infine le parti chiedono la reintegrazione nel posto del lavoro nonche la condanna delle rispettive amministrazioni al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra. La convenuta costituendosi davanti al Tribunale di Nola, eccepisce la legittimità della misura sanzionatoria applicata anche sotto il profilo della proporzionalità e contesta alla ricorrente A.A sia di avere in concorso con altri dipendenti attestato falsamente la sua presenza in servizio con modalità fraudolente, sia di avere timbrato il badge elettronico in dotazione ad altri dipendenti attestando falsamente la loro presenza in servizio. Inoltre, la convenuta costituita davanti al Tribunale di Napoli eccepiva la inammissibilità della domanda per inapplicabilità del rito cd Fornero alle impegnative di licenziamento nel pubblico impiego chiedendo il mutamento del rito e il rigetto della domanda. Infine, in entrambi i casi, il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla liquidazione delle spese a favore del convenuto. Il giudicante per far fronte al restante delle eccezioni presentate a fondamento della domanda dei ricorrenti esegue una breve e esaustiva premessa dei principi in seguito. Con richiamo al D. Lgs 165/2001, art. 55 quarter, sottolinea la legittima applicazione della sanzione disciplinare nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio nonché nel caso di insufficiente rendimento a seguito di una reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa. La concreta fattispecie delittuosa si concretizza, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del D. Lgs 150/2009, nel caso in cui la timbratura in entrata e in uscita miri a far risultare falsamente la presenza in ufficio durante il suddetto intervallo. In aggiunta, in base al principio previsto dall’art. 55 quinques e dall’art. 55 quarter modificato dal D.lgs 116/2016, la punibilità è prevista anche al dipendente che concorre o agevola con la propria condotta la realizzazione della fattispecie delittuosa, trattandosi di una condotta penalmente rilevante in quanto oggettivamente idonea a trarre in inganno l’amministrazione di appartenenza, principi espressi dall’ art. 55 quinques D. Lgs. 165/2001 ed espressamente previsto anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione con la sent. n. 24574/2016. Ai fini della valutazione della gravità del comportamento, il giudice tiene in considerazione l’incidenza, la “ ratio” dell’ art. 2119 c.c, del fatto sul particolare rapporto di fiducia , delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e dalle finalità delle regole di disciplina postulate dall’organizzazione e, sotto l’aspetto oggettivo, dal comportamento fraudolento posto in essere dalla sistematica reiterazione della stessa in un breve arco temporale le quali hanno inciso sull’amministrazione a dubitare della futura correttezza dell’adempimento della prestazione. La sistematicità e la reiterazione della condotta sono gli elementi posti a fondamento della divergete sanzione fra la ricorrente A.A e i suoi colleghi A. e A., ritenuta la condotta di queste ultime, pur essendo ontologicamente uguali, meno grave e con un numero limitato tale da rilevare il carattere episodico della stessa Pertanto, il tribunale di Nola ha giustificato la proporzionalità della sanzioni tenendo in considerazione le circostanze concerete e le giustificazioni dedotte dal ricorrente richiamando i doveri incombenti a tutti i pubblici dipendenti e la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che per fatti analoghi sarebbero colpiti a sanzioni meramente conservative. A seguito delle considerazioni in fatto e in diritto il giudice del Tribunale di Napoli invece sostiene la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e ritiene inapplicabile l art. 55 ter D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni per mancata configurazione della particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato, quale elemento essenziale ai fini della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, data la prova inconfutabile del arresto in flagranza per la falsa attestazione della presenza in servizio. Pertanto il giudicante ritiene pienamente proporzionata la sanzione disciplinare adottata e la gravità del fatto con la condotta del lavoratore che nel caso concreto integra un’assenza dal servizio per tutta la giornata lavorativa e il tentativo non riuscito di rappresentare falsamente la propria presenza in ufficio, per la presenza degli agenti di polizia. In aggiunta, ai sensi della sent. n.11868/2016 Corte di Cassazione, eccepisce l’immediata applicazione del rito Fornero ai licenziamenti intimati nell’aerea del pubblico impiego pur sempre regolati dall’ art. 18 Statuto dei lavoratori, trattandosi della ratio legis della riforma del mercato del lavoro. Il Tribunale di Nola, con riguardo all’eccezione fatta dalla ricorrente sulla mancanza di un autonoma istruttoria, riconosce al datore di lavoro, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, un autonoma valutazione dei fatti emersi in sede penale che siano anche disciplinarmente rilevanti, ai sensi del principio espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 13955/2014, riconoscendo al giudice di procedere ad un autonoma valutazione dei fatti anche solo sulla base delle prove acquisite nel parallelo procedimento penale qualora corrispondono a quelli in quest’ ultima sede contestati e giudizialmente accertati, al fine di verificare, principio espresso dalla Cass., 15714/2010, se essi siano sufficienti ad integrare una adeguata giustificazione del licenziamento.
Falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente tra la disciplina della riforma Brunetta e la riforma Madia / Perrallaj, Elisabeta. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - 1-2(2018), pp. 115-122.
Falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente tra la disciplina della riforma Brunetta e la riforma Madia
PERRALLAJ, ELISABETA
2018
Abstract
Il rito Fornero si applica ai licenziamenti intimati alle pubbliche amministrazioni, trattandosi della ratio legis della riforma del mercato del lavoro, che non esclude una estensione, relativamente al rito, ai licenziamenti intimati dalle pubbliche amministrazioni. È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore pubblico che abbia falsamente attestato, mediante timbratura e successivo allontanamento non autorizzato dall’ufficio, la propria presenza in servizio. Alla stessa sanzione soccombe anche il dipendente pubblico il quale agevola o concorre nella commissione di tale fatto delittuoso. La ricorrente A.A con ricorso presentato, ai sensi dell’ ex. art. 1 commi 48 e ss., l. 92/2012, dinanzi a al Tribunale di Nola, in qualità di dipendente dell’ INPS, e la ricorrente M.V, con ricorso presentato ai sensi dell’ex. art. 1 comma 47 legge 2012/92, dinanzi al Tribunale di Napoli, in qualità di dipendente dell’ università degli Studi di Napoli Parthenope, chiedono l’accertamento dell’illeggittimità del licenziamento irrogato per falsa attestazione della presenza in servizio. In entrambi i casi i ricorrenti, a fondamento della propria domanda deducono la sproporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati e la mancanza di parita di trattamento, nel caso della ricorrente A.A, rispetto ai due dipendenti A e A autori di analoghi comportamenti. Il ricorente M.V ha dedotto l’omessa sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito in sede penale richiamando in particolare il DLVO 116/16, art. 55 ter DLVO 2001/165 e successive modifiche. Inoltre, la ricorrente A.A eccepisce l’illegittimità dell sanzione anche per mancanza di un autonoma istruttoria da parte del giudice e infine le parti chiedono la reintegrazione nel posto del lavoro nonche la condanna delle rispettive amministrazioni al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra. La convenuta costituendosi davanti al Tribunale di Nola, eccepisce la legittimità della misura sanzionatoria applicata anche sotto il profilo della proporzionalità e contesta alla ricorrente A.A sia di avere in concorso con altri dipendenti attestato falsamente la sua presenza in servizio con modalità fraudolente, sia di avere timbrato il badge elettronico in dotazione ad altri dipendenti attestando falsamente la loro presenza in servizio. Inoltre, la convenuta costituita davanti al Tribunale di Napoli eccepiva la inammissibilità della domanda per inapplicabilità del rito cd Fornero alle impegnative di licenziamento nel pubblico impiego chiedendo il mutamento del rito e il rigetto della domanda. Infine, in entrambi i casi, il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla liquidazione delle spese a favore del convenuto. Il giudicante per far fronte al restante delle eccezioni presentate a fondamento della domanda dei ricorrenti esegue una breve e esaustiva premessa dei principi in seguito. Con richiamo al D. Lgs 165/2001, art. 55 quarter, sottolinea la legittima applicazione della sanzione disciplinare nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio nonché nel caso di insufficiente rendimento a seguito di una reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa. La concreta fattispecie delittuosa si concretizza, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del D. Lgs 150/2009, nel caso in cui la timbratura in entrata e in uscita miri a far risultare falsamente la presenza in ufficio durante il suddetto intervallo. In aggiunta, in base al principio previsto dall’art. 55 quinques e dall’art. 55 quarter modificato dal D.lgs 116/2016, la punibilità è prevista anche al dipendente che concorre o agevola con la propria condotta la realizzazione della fattispecie delittuosa, trattandosi di una condotta penalmente rilevante in quanto oggettivamente idonea a trarre in inganno l’amministrazione di appartenenza, principi espressi dall’ art. 55 quinques D. Lgs. 165/2001 ed espressamente previsto anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione con la sent. n. 24574/2016. Ai fini della valutazione della gravità del comportamento, il giudice tiene in considerazione l’incidenza, la “ ratio” dell’ art. 2119 c.c, del fatto sul particolare rapporto di fiducia , delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e dalle finalità delle regole di disciplina postulate dall’organizzazione e, sotto l’aspetto oggettivo, dal comportamento fraudolento posto in essere dalla sistematica reiterazione della stessa in un breve arco temporale le quali hanno inciso sull’amministrazione a dubitare della futura correttezza dell’adempimento della prestazione. La sistematicità e la reiterazione della condotta sono gli elementi posti a fondamento della divergete sanzione fra la ricorrente A.A e i suoi colleghi A. e A., ritenuta la condotta di queste ultime, pur essendo ontologicamente uguali, meno grave e con un numero limitato tale da rilevare il carattere episodico della stessa Pertanto, il tribunale di Nola ha giustificato la proporzionalità della sanzioni tenendo in considerazione le circostanze concerete e le giustificazioni dedotte dal ricorrente richiamando i doveri incombenti a tutti i pubblici dipendenti e la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che per fatti analoghi sarebbero colpiti a sanzioni meramente conservative. A seguito delle considerazioni in fatto e in diritto il giudice del Tribunale di Napoli invece sostiene la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e ritiene inapplicabile l art. 55 ter D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni per mancata configurazione della particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato, quale elemento essenziale ai fini della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, data la prova inconfutabile del arresto in flagranza per la falsa attestazione della presenza in servizio. Pertanto il giudicante ritiene pienamente proporzionata la sanzione disciplinare adottata e la gravità del fatto con la condotta del lavoratore che nel caso concreto integra un’assenza dal servizio per tutta la giornata lavorativa e il tentativo non riuscito di rappresentare falsamente la propria presenza in ufficio, per la presenza degli agenti di polizia. In aggiunta, ai sensi della sent. n.11868/2016 Corte di Cassazione, eccepisce l’immediata applicazione del rito Fornero ai licenziamenti intimati nell’aerea del pubblico impiego pur sempre regolati dall’ art. 18 Statuto dei lavoratori, trattandosi della ratio legis della riforma del mercato del lavoro. Il Tribunale di Nola, con riguardo all’eccezione fatta dalla ricorrente sulla mancanza di un autonoma istruttoria, riconosce al datore di lavoro, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, un autonoma valutazione dei fatti emersi in sede penale che siano anche disciplinarmente rilevanti, ai sensi del principio espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 13955/2014, riconoscendo al giudice di procedere ad un autonoma valutazione dei fatti anche solo sulla base delle prove acquisite nel parallelo procedimento penale qualora corrispondono a quelli in quest’ ultima sede contestati e giudizialmente accertati, al fine di verificare, principio espresso dalla Cass., 15714/2010, se essi siano sufficienti ad integrare una adeguata giustificazione del licenziamento.| File | Dimensione | Formato | |
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