Con tale decisione la Commissione si è pronunciata su una comunicazione presentata dal Sig. Gabriel Shumba e dal suo avvocato nei confronti della Repubblica di Zimbabwe, con la quale si lamentava la violazione, ai danni del Sig. Shumba, di diversi diritti garantiti dalla Carta africana. Tale pronuncia assume particolare rilievo nella misura in cui nella stessa la Commissione non si è limitata a statuire sul caso di specie, ma ha condannato fermamente la prassi invalsa nel Paese di sottoporre a tortura e trattamenti inumani e degradanti individui assoggettati a restrizioni di libertà personale, quali il ricorrente, rivolgendo dei chiari moniti allo Stato convenuto. Inoltre, nella decisione in esame la Commissione ha precisato la natura del diritto alla vita, quale fulcro di tutti gli altri diritti, e quella del divieto di tortura nel diritto internazionale, quale norma assolutamente inderogabile, richiamando rilevanti pronunce di vari tribunali e corti internazionali posti a tutela dei diritti umani.
La Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli decide un caso di tortura nei confronti di un avvocato dei diritti umani / Polegri, Federica. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - 11 Luglio 2018(2018).
La Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli decide un caso di tortura nei confronti di un avvocato dei diritti umani
Federica Polegri
2018
Abstract
Con tale decisione la Commissione si è pronunciata su una comunicazione presentata dal Sig. Gabriel Shumba e dal suo avvocato nei confronti della Repubblica di Zimbabwe, con la quale si lamentava la violazione, ai danni del Sig. Shumba, di diversi diritti garantiti dalla Carta africana. Tale pronuncia assume particolare rilievo nella misura in cui nella stessa la Commissione non si è limitata a statuire sul caso di specie, ma ha condannato fermamente la prassi invalsa nel Paese di sottoporre a tortura e trattamenti inumani e degradanti individui assoggettati a restrizioni di libertà personale, quali il ricorrente, rivolgendo dei chiari moniti allo Stato convenuto. Inoltre, nella decisione in esame la Commissione ha precisato la natura del diritto alla vita, quale fulcro di tutti gli altri diritti, e quella del divieto di tortura nel diritto internazionale, quale norma assolutamente inderogabile, richiamando rilevanti pronunce di vari tribunali e corti internazionali posti a tutela dei diritti umani.File | Dimensione | Formato | |
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