Con la sentenza del 13 febbraio 2018 la Corte di Giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ha sancito la violazione del diritto alla libertà di espressione di alcuni giornalisti gambiani, derivante dall'applicazione nei loro confronti di alcune disposizioni penali concernenti i reati di sedizione, di diffusione di notizie false e di diffamazione. La pronuncia ha dato modo alla Corte di chiarire alcune importanti questioni di carattere processuale, in primis quella relativa all'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 9(3) del Protocollo supplementare del 2005 con riferimento a ricorsi proposti per violazione di diritti fondamentali ex art. 9(4) del medesimo Protocollo. L'interpretazione adottata dalla Corte a riguardo induce a considerare la stessa come il tribunale dei diritti umani più progressista in Africa per quanto concerne i termini processuali da osservare con riferimento all'esperibilità di ricorsi aventi ad oggetto presunte violazioni di diritti umani, non prevedendone di fatto alcuno.
La corte dell'ECOWAS chiarisce la portata della propria giurisdizione in materia di diritti umani con una storica pronuncia sulla libertà di espressione in Gambia / Vona, Fabrizio. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 2(2018), pp. 1-13.
La corte dell'ECOWAS chiarisce la portata della propria giurisdizione in materia di diritti umani con una storica pronuncia sulla libertà di espressione in Gambia
VONA, FABRIZIO
2018
Abstract
Con la sentenza del 13 febbraio 2018 la Corte di Giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ha sancito la violazione del diritto alla libertà di espressione di alcuni giornalisti gambiani, derivante dall'applicazione nei loro confronti di alcune disposizioni penali concernenti i reati di sedizione, di diffusione di notizie false e di diffamazione. La pronuncia ha dato modo alla Corte di chiarire alcune importanti questioni di carattere processuale, in primis quella relativa all'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 9(3) del Protocollo supplementare del 2005 con riferimento a ricorsi proposti per violazione di diritti fondamentali ex art. 9(4) del medesimo Protocollo. L'interpretazione adottata dalla Corte a riguardo induce a considerare la stessa come il tribunale dei diritti umani più progressista in Africa per quanto concerne i termini processuali da osservare con riferimento all'esperibilità di ricorsi aventi ad oggetto presunte violazioni di diritti umani, non prevedendone di fatto alcuno.File | Dimensione | Formato | |
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