Il sistema processuale, fatta salva l’ipotesi ex art. 91, comma 1), c.p.c. e la facoltà di compensazione ex art. 92, comma 2), c.p.c., deve tendere all’applicazione rigorosa del principio di causalità, sicché non può condannarsi alla rifusione delle spese chi è stato comunque costretto ad agire per ottenere soddisfazione sia pure parziale, atteso che l’esercizio dell’azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, che non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto è risultato esistente.

Accoglimento parziale e regolamentazione delle spese processuali / Violante, Vittorio. - In: GIUSTIZIA. - (2018).

Accoglimento parziale e regolamentazione delle spese processuali

Vittorio Violante
2018

Abstract

Il sistema processuale, fatta salva l’ipotesi ex art. 91, comma 1), c.p.c. e la facoltà di compensazione ex art. 92, comma 2), c.p.c., deve tendere all’applicazione rigorosa del principio di causalità, sicché non può condannarsi alla rifusione delle spese chi è stato comunque costretto ad agire per ottenere soddisfazione sia pure parziale, atteso che l’esercizio dell’azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, che non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto è risultato esistente.
2018
spese giudiziali civili; compensazione; accoglimento parziale
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Accoglimento parziale e regolamentazione delle spese processuali / Violante, Vittorio. - In: GIUSTIZIA. - (2018).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1162065
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