The author examines the question of the constitutionality of art. 41-bis, co. 2-quarter, lett f ) ord. pen., insofar as it requires to be taken all necessary security measures to ensure that it is secured the absolute impossibility for prisoners in differentiated regime to cook foods. Specifically, highlights how the look on the diet of prisoners subjected to differential treatment ex art. 41-bis ord. penit. both overlooked the sort of intervention, and so dutiful penitentiary Constitutional Court.

L’Autrice esamina la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett f ) ord. pen., nella parte in cui impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. Nello specifico si mette in luce come l’aspetto relativo al regime alimentare dei detenuti sottoposti al trattamento differenziato ex art. 41-bis ord. penit. sia trascurato dell’ordinamento penitenziario, e perciò doveroso un intervento del Giudice Costituzionale.

A proposito di diritti umani. Ci salvi il Giudice Costituzionale dalla disumana inutilità del divieto di cuocere cibi per il detenuto in regime di 41-bis / Mani, Nicoletta. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 0004-0304. - STAMPA. - 69:2(2017), pp. 715-723. [10.12871/97886741019418]

A proposito di diritti umani. Ci salvi il Giudice Costituzionale dalla disumana inutilità del divieto di cuocere cibi per il detenuto in regime di 41-bis.

Nicoletta Mani
2017

Abstract

The author examines the question of the constitutionality of art. 41-bis, co. 2-quarter, lett f ) ord. pen., insofar as it requires to be taken all necessary security measures to ensure that it is secured the absolute impossibility for prisoners in differentiated regime to cook foods. Specifically, highlights how the look on the diet of prisoners subjected to differential treatment ex art. 41-bis ord. penit. both overlooked the sort of intervention, and so dutiful penitentiary Constitutional Court.
2017
L’Autrice esamina la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett f ) ord. pen., nella parte in cui impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. Nello specifico si mette in luce come l’aspetto relativo al regime alimentare dei detenuti sottoposti al trattamento differenziato ex art. 41-bis ord. penit. sia trascurato dell’ordinamento penitenziario, e perciò doveroso un intervento del Giudice Costituzionale.
ordinamento penitenziario; regime differenziato ex art. 41-bis; divieto di cuocere cibi; principio di uguaglianza; diritto alla salute; finalità rieducativa della pena
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
A proposito di diritti umani. Ci salvi il Giudice Costituzionale dalla disumana inutilità del divieto di cuocere cibi per il detenuto in regime di 41-bis / Mani, Nicoletta. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 0004-0304. - STAMPA. - 69:2(2017), pp. 715-723. [10.12871/97886741019418]
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